Silenzio-diniego sulla sanatoria edilizia e doppia conformità (Cons. Stato n. 2851 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-diniego previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto tacito tipico, che si perfeziona ope legis al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria. Trattandosi di provvedimento privo di motivazione per espressa previsione legislativa, non è censurabile per difetto di motivazione né per vizi procedimentali, ivi compresa la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’unico profilo impugnabile attiene alla non conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. L’accertamento di conformità ex art. 36 richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quella vigente al momento della domanda. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 opera solo in fase esecutiva dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il Comune di Arienzo adottava un’ordinanza di demolizione per opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, nei confronti dei proprietari e del detentore. Dopo l’annullamento, da parte del TAR Campania, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il detentore presentava nel 2019 una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del medesimo testo unico.
Formatosi il silenzio rigetto per decorso del termine, il privato lo impugnava davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 4391/2023 rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il silenzio-diniego dell’art. 36, comma 3, si forma ope legis e non attraverso un procedimento amministrativo ordinario. Non è quindi preceduto da alcuna fase istruttoria o valutativa suscettibile di contraddittorio procedimentale. La censura è infondata, poiché l’adempimento non è né previsto né esigibile rispetto a un atto tacito tipico privo di motivazione.
Quanto alla fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la Corte ribadisce che essa assume rilievo solo in fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione. La disposizione ha valore eccezionale e derogatorio: l’Amministrazione decide sulla sanzione pecuniaria solo nella fase esecutiva, in virtù di un motivato accertamento tecnico sull’impossibilità di demolire. Nel caso concreto l’istanza del 2019 mirava esclusivamente all’accertamento di conformità e non si collocava in fase esecutiva. Irrilevante è poi il richiamo al parere della Commissione edilizia del 2008, atto meramente consultivo e privo di valore provvedimentale, nonché all’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, attinente alla compatibilità paesaggistica e non idoneo a superare la mancanza della doppia conformità urbanistica.
Sul punto la Corte ribadisce l’esigenza della doppia conformità: l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. L’appellante non ha dimostrato tale requisito. La disponibilità a demolire porzioni dell’edificio per rientrare nei limiti volumetrici è irrilevante, perché la conformità va valutata sull’intervento già realizzato. La tesi della ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 non è condivisibile: l’intervento ha comportato diversa localizzazione, modifica della sagoma e ampliamento non consentito, incompatibili con la conservazione della volumetria preesistente.
Infine, sull’illegittimità derivata, la sentenza n. 5790/2019 del TAR Campania ha annullato l’acquisizione gratuita ma non ha inciso sull’ordine di demolizione né sulla disciplina della sanatoria. L’eliminazione dell’atto ablativo non determina quindi alcuna illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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