Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3165 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è fondato quando siano prodotti la copia asseverata del titolo e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notifica nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine indicato in motivazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, e liquida le spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per quattro anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di cinquecento euro per ciascun anno.
Il ricorso, notificato e depositato il 9 maggio 2025, è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La ricorrente riferisce il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiede la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame dei presupposti formali dell’azione di ottemperanza. Rileva l’avvenuta produzione della copia asseverata della sentenza da eseguire e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato. Accerta altresì la prova della notifica del titolo esecutivo, intervenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. L’Amministrazione non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Ne deriva che l’inadempienza resta incontestata.
Poiché risultano incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando la carta elettronica e accreditandovi la somma dovuta nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente e, al termine delle operazioni, trasmette alla Sezione una relazione sulle incombenze svolte; l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono liquidate equitativamente come da dispositivo, con richiamo a Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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