Patrocinio a spese dello Stato: sufficiente il reddito complessivo nell’istanza (Cass. pen. Sez. IV n. 38147 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di ammissione è inammissibile solo per le cause espressamente previste dalla legge. L’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 richiede l’indicazione del reddito complessivo e non anche di quello distinto per ciascun componente della famiglia anagrafica. Non può pertanto essere introdotta per via interpretativa una causa di inammissibilità non prevista dal legislatore, operando la tassatività delle cause di inammissibilità in ragione della diretta incidenza sul diritto di difesa garantito dall’art. 24, terzo comma, Cost. La competenza funzionale del Presidente del Tribunale o della Corte d’appello a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è delegabile al giudice appartenente all’ufficio, purché la delega sia ancorata alle previsioni tabellari di organizzazione e non conferita in via estemporanea.
Il Fatto
Un consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Salerno, con provvedimento del 7 maggio 2025, aveva rigettato l’opposizione proposta dal difensore di un istante avverso il decreto del 27 novembre 2024 con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità era fondata sul rilievo che nell’istanza mancava l’indicazione analitica delle singole voci di reddito dei componenti del nucleo familiare.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione delle norme sulla capacità del giudice, per essere stata l’opposizione decisa da un consigliere delegato anziché dal Presidente della Corte d’appello; violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002, per essere stata introdotta una causa di inammissibilità non contemplata dalla legge. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza funzionale del consigliere delegato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, i giudici ribadiscono che la competenza a decidere l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 spetta al Presidente dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, ma che tale competenza è delegabile a un giudice dello stesso ufficio. Il principio è già stato affermato dalle Sezioni Unite n. 6816 del 2007 con riguardo all’art. 170 del medesimo decreto e trova conferma nella previsione dell’art. 104 R.D. n. 12/1941 in tema di supplenza.
Il Collegio precisa però il limite della delega: essa è legittima solo se prevista in via generale nelle tabelle di organizzazione degli uffici, in conformità alle circolari del Consiglio superiore della magistratura, e non se disposta in modo estemporaneo. Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato che la delega fosse stata conferita in violazione di criteri tabellari, né che il magistrato designato fosse estraneo ai destinatari previsti. Manca, dunque, quella assegnazione extra ordinem finalizzata a eludere il principio del giudice naturale che sola integrerebbe la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo è respinto.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte rileva che l’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali, e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica determinazione del reddito complessivo secondo le modalità dell’art. 76. La norma non richiede affatto l’indicazione distinta dei singoli redditi di ciascun familiare.
Il Collegio prende le distanze da una risalente pronuncia, resa sotto la previgente legge n. 217/1990, che riteneva necessaria l’analitica indicazione delle singole componenti reddituali. Tale interpretazione riposava su un testo normativo che imponeva espressamente l’elenco analitico per ciascun soggetto, previsione non riprodotta nel d.P.R. n. 115/2002, il quale delinea un contenuto dell’istanza notevolmente ridotto.
La Corte sottolinea che le cause di inammissibilità, per la loro incidenza sul diritto di difesa dei non abbienti tutelato dall’art. 24, terzo comma, Cost., sono di stretta interpretazione. Non è consentito al giudice colmare eventuali lacune del sistema interpretativo creando una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. L’esigenza di verificare la veridicità delle dichiarazioni è del resto soddisfatta dagli strumenti degli artt. 96 e 98 d.P.R. n. 115/2002, che consentono verifiche tramite la Guardia di Finanza sulla base dei dati anagrafici e dei codici fiscali già richiesti. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato con rinvio al Presidente della Corte d’appello di Salerno.
Nota della Redazione
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