Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 539 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non sia stata proposta impugnazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rientrando tale provvedimento tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esperimento dell’azione. Il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, c.p.a. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., unitamente alla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice ai fini del decorso del termine ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, integra i presupposti processuali dell’ottemperanza. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Catania, sez. III civ., aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento di somme, delle spese di CTU e degli oneri accessori. Il titolo era stato munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione debitrice.

L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come attestato dalla certificazione versata in atti. Il provvedimento rientra quindi tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale ritiene rispettato il termine decennale ex art. 114, comma 1, c.p.a. e il termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Il titolo è stato notificato con formula esecutiva all’amministrazione, con conseguente rispetto delle formalità richieste ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce in capo alla stessa l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ordina pertanto all’amministrazione resistente di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega. L’insediamento è subordinato a richiesta formale della parte ricorrente, con attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, comunicata per conoscenza al Tribunale. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, con nota presentata a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 327 c.p.c.

Tutte le 772 sentenze sull'art. 327 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *