Patteggiamento: ricorso in Cassazione limitato ai vizi tassativi del comma 2-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 36265 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca vizi di violazione di legge diversi da quelli tassativamente indicati. La natura pattizia del rito comporta che l’imputato, chiedendo la pena concordata, rinuncia a contestare l’accusa e non può proporre censure che investano il patto accettato. L’obbligo di motivazione della sentenza resta conformato alla particolare natura negoziale del rito.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con unico atto avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bari, che aveva applicato nei loro confronti la pena concordata — sostituita con il lavoro di pubblica utilità — per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per detenzione e cessione di hashish anche in quantitativi consistenti.

Con i motivi di ricorso i condannati deducono il vizio di motivazione sulla responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in un caso già riconosciute.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono inammissibili in ragione del vaglio preliminare imposto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La disposizione delimita in modo tassativo le censure proponibili contro la sentenza di patteggiamento, riconducendole a quattro categorie: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che deduca vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente elencati. Sul punto la Corte richiama un orientamento consolidato (Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020), secondo cui il perimetro del sindacato di legittimità è circoscritto alle sole doglianze tipizzate.

Il Collegio sottolinea poi che l’obbligo di motivazione della sentenza non può essere conformato se non alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti contestati. Attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena concordata rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa: l’imputato non può prospettare censure che coinvolgano il patto dal medesimo accettato.

Nel caso concreto il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, la pena risulta correttamente determinata e non sussistono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. L’inammissibilità è pertanto pronunciata senza formalità, in via de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 12.06.2000).

Nota della Redazione

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