Ricorso per cassazione avverso estensione lavoro esterno in detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. 1 n. 88 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza rigetta la richiesta di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., è immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto incide sulla libertà personale e non è soggetto ad altra impugnazione. Il ricorso è esperibile esclusivamente per violazione di legge, ivi compresa l’ipotesi di motivazione apparente o mancante del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza rigettava la richiesta di un condannato, sottoposto alla detenzione domiciliare, di estendere l’autorizzazione già concessa allo svolgimento di attività lavorativa imprenditoriale anche presso aziende site in luoghi diversi da quelli indicati nel provvedimento autorizzativo.
Il condannato proponeva reclamo al tribunale di sorveglianza, deducendo che la modifica era richiesta alle medesime condizioni di controllo e che le nuove sedi erano, secondo la sua prospettazione, addirittura più vicine rispetto a quelle già autorizzate. Il presidente del tribunale di sorveglianza trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito la propria competenza, affermando il principio per cui il provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen. è immediatamente ricorribile per cassazione, non essendo soggetto ad altro rimedio impugnatorio. A sostegno, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il sindacato di legittimità ex art. 111 Cost. è esperibile avverso quei provvedimenti che, come quello in esame, incidono sul contenuto effettivo della misura e non hanno carattere contingente.
La Corte chiarisce che il chiaro riferimento al ricorso ex art. 111 Cost., operato dalla giurisprudenza di legittimità, determina che l’unica censura consentita è quella per violazione di legge. Tale violazione ricomprende anche l’ipotesi di motivazione apparente o del tutto mancante, in quanto l’obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali è presidiato dall’art. 111, sesto comma, Cost. e dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato era dotato di una motivazione apparente, in quanto faceva genericamente riferimento all’incompatibilità delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa con le esigenze di controllo della misura, senza specificare le ragioni di tale ritenuta incompatibilità. Il provvedimento non affrontava, inoltre, la questione relativa alla richiesta di trasformare l’orario di lavoro in orario continuato, senza l’obbligo di rientro in abitazione per la pausa pranzo.
La Corte ha pertanto annullato il provvedimento impugnato con rinvio al magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio, che dovrà rimediare alla rilevata mancanza assoluta di motivazione.
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Nota della Redazione
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