Pavimentazione in zona agricola e diniego di sanatoria per difetto di doppia (C.G.A.R.S. n. 241 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di pavimentazione esterna costituiscono attività di edilizia libera solo quando siano di entità minima, svolgano funzione accessoria e pertinenziale rispetto a un edificio e non incidano in modo significativo sul territorio. Non possono invece qualificarsi pertinenziali quando presentano notevole estensione, comportano la trasformazione permanente del suolo inedificato e sono funzionali al mutamento della destinazione d’uso del terreno. In tal caso è necessario il permesso di costruire e, in sua assenza, legittimamente l’amministrazione nega la sanatoria edilizia per difetto di doppia conformità urbanistica. La valutazione degli interventi va condotta nel loro complesso, e non singolarmente, quando essi siano riconducibili a un unico disegno di trasformazione dell’area.

Il Fatto

Il proprietario di un appezzamento di terreno classificato in zona agricola proponeva istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per opere consistenti in muri di sostegno in cemento armato, un basamento in calcestruzzo di rilevanti dimensioni, un livellamento del terreno, un piccolo bacino d’acqua e una casetta prefabbricata in legno. Il Comune, dopo un sopralluogo congiunto con il Nucleo Investigativo Ambientale dei Carabinieri, aveva emanato ordinanza di demolizione e, successivamente, aveva negato la sanatoria e annullato l’attestazione di conformità urbanistica in precedenza rilasciata.

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 1441/2021, rigettava il ricorso principale e accoglieva i motivi aggiunti. Il ricorrente proponeva appello deducendo, tra l’altro, la riconducibilità delle opere all’attività edilizia libera e la compatibilità con la destinazione agricola del fondo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla qualificazione delle opere e sulla loro compatibilità con la zona omogenea E1, ove lo strumento urbanistico consente solo fabbricati necessari all’esercizio dell’agricoltura ed edifici residenziali isolati, con indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq.

La Corte ritiene corretto ricondurre gli interventi, valutati nel loro complesso, a un unico progetto finalizzato allo stoccaggio dei rifiuti, e conferma l’incompatibilità con la destinazione agricola. Le foto aeree e quelle del sopralluogo dimostrano l’estirpazione di un’ampia area di vegetazione, il rialzo del terreno e la rilevante trasformazione urbanistica, inconciliabile con la vocazione agricola del fondo.

Sul punto centrale della piattaforma in calcestruzzo, il Collegio richiama il comma 1, lett. e-ter, dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e la tabella A, sezione II, n. 27, allegata al d.lgs. n. 222/2016, che annoverano la pavimentazione esterna tra gli interventi liberi. Precisa però che tali opere sono configurabili come edilizia libera solo se accessorie, pertinenziali di edifici in zone edificabili e di entità minima. Nel caso concreto la pavimentazione, per dimensioni e collocazione in area agricola, è priva di finalità servente rispetto a un edificio preesistente ed è idonea a un uso illegittimo del suolo.

Il Collegio richiama TAR Toscana n. 972 del 2022, secondo cui la pavimentazione non è pertinenziale quando ha notevole estensione e comporta trasformazione permanente del suolo inedificato, nonché Cons. Stato Sez. VI n. 901 del 2019, che ha qualificato la pavimentazione in cemento armato come soggetta a permesso di costruire. Ne deriva la correttezza del diniego per mancanza di doppia conformità.

Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che il provvedimento dà atto delle osservazioni presentate e vi replica in modo analitico. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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