Pensione reversibilità all’orfano inabile convivente a carico prova CTU decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 17 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne del pensionato richiede il concorso, al momento della morte del dante causa, del requisito sanitario dell’inabilità a proficuo lavoro e di quello economico della vivenza a carico. La vivenza a carico non si esaurisce nella convivenza, ma postula la non autosufficienza economica del superstite e il mantenimento continuativo e prevalente da parte del defunto. L’accertamento della capacità lavorativa residua può essere affidato alla consulenza tecnica d’ufficio, che non è sostituibile dalla documentazione medica amministrativa né dai verbali di invalidità civile. La decorrenza della prestazione è fissata dal giorno successivo alla morte del dante causa.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne del de cuius, titolare di pensione diretta, ha agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della pensione di reversibilità paterna. L’INPS aveva respinto l’istanza amministrativa con determina, negando la sussistenza dei requisiti dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e della vivenza a carico alla data del decesso.
Il ricorrente ha allegato i verbali di invalidità civile e le certificazioni mediche, oltre alla convivenza con il padre e alla sproporzione dei redditi. L’INPS si è costituita contestando entrambi i requisiti, evidenziando il reddito proprio del ricorrente e la differenza tra invalidità civile e inabilità richiesta per la reversibilità, e si è opposta alla CTU. Disposta integrazione documentale e consulenza tecnica, la questione è giunta all’odierna decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la ratio dell’istituto: garantire un sostegno a chi, inabile e mantenuto dal dante causa, resti privo di mezzi alla morte di questi. Il quadro normativo è dato dagli artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 22 della legge n. 903/1965, che subordinano la spettanza alla compresenza dei requisiti, da accertare al momento del decesso.
Sul piano sanitario la Corte richiama la nozione mutuata dall’art. 2 della legge n. 222/1984: è inabile chi, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si tratta di accertamento rimesso a specifica Commissione medica di verifica e non surrogabile da altra documentazione, neppure attestante invalidità civile, né da referti sopravvenuti alla morte del genitore.
Quanto alla vivenza a carico, l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973 la ravvisa quando il defunto forniva in parte preponderante i mezzi di sussistenza. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1979/1984; Cass., Sez. lav., nn. 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013, 11966/2015, 14346/2016, 8678/2018) e conferma la regola per cui la convivenza non basta, occorrendo il mantenimento continuativo e quanto meno prevalente. I due requisiti si atteggiano diversamente: in caso di convivenza rileva la non autosufficienza economica, di norma con presunzione di mantenimento; in caso di non convivenza occorre provare entrambe le condizioni con maggior rigore. La nullatenenza rileva entro il tetto ISTAT, per il 2021 fissato in € 16.982,49.
L’onere della prova grava sull’istante ex art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez. lav., n. 18520/2006; n. 2630/2008). Nel merito la Corte accoglie: la relazione del Collegio medico legale, puntuale e immune da vizi logici, attesta l’inabilità già alla data del decesso; il reddito annuo del ricorrente, inferiore al tetto presuntivo, e il pagamento paterno delle utenze domestiche integrano la vivenza a carico. La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte (art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973), con interessi legali e rivalutazione. Spese compensate per la complessità dell’accertamento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.