Perenzione del ricorso amministrativo per omessa istanza di fissazione d’udienza (TAR Sicilia n. 248 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la fissazione dell’udienza di discussione deve essere richiesta dalla parte con apposita istanza, non revocabile, entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura, e il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza finché non si sia provveduto su di essa. Il processo resta dunque ad impulso di parte: il ricorrente che, dopo aver incardinato il ricorso, voglia ottenere una decisione di merito ha l’onere di attivarsi nei termini. L’omesso adempimento comporta la dichiarazione di perenzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 81 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato alcune note dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e atti connessi, concernenti il disconoscimento dell’indennità di funzione prevista dalla legge regionale n. 9/2020 e la determinazione del budget per l’anno 2020, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Si sono costituite in giudizio l’ASP e l’Assessorato Regionale della Salute.
All’udienza del 21.11.2024 la causa è stata posta in decisione. Con ordinanza n. 3978 del 4.12.2024 il Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della perenzione per omesso deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, assegnando alle parti termine per memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria dell’11.12.2024, ha confermato di non aver depositato l’istanza di fissazione d’udienza. La questione, sollevata d’ufficio nel contraddittorio delle parti, investe un presupposto processuale e precede ogni esame di merito.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 71, comma 1, cod. proc. amm., a norma del quale la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. La norma collega dunque l’accesso alla decisione di merito a un preciso onere di impulso.
Il Collegio richiama poi l’art. 81, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura, precisando che il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza ex art. 71 finché non si sia provveduto su di essa. Da qui la qualificazione del processo amministrativo come processo ad impulso di parte: chi ha incardinato il ricorso e intende ottenere una pronuncia di merito deve attivarsi per la fissazione dell’udienza, salva la diversa istanza di prelievo per ragioni di urgenza, richiamata con i precedenti del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2660 del 2022 e del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 11638 del 2020.
Accertato che l’onere non è stato adempiuto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso perento in applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 81 cod. proc. amm. per omessa presentazione dell’istanza nel termine di un anno dal deposito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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