Continuità nel concorso formale tra associazione e reati fine (Cass. pen. Sez. 1 n. 14932 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione vige la c.d. proprietà transitiva: il giudice che riconosce il vincolo della continuazione rispetto a reati, alcuni dei quali siano stati già unificati ex art. 81 cod. pen. con uno o più reati ulteriori, non può non estendere gli effetti del riconoscimento alla totalità di essi, procedendo alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Tale principio opera anche quando il reato associativo, ontologicamente unico, sia stato giudicato per diversi segmenti di condotta partecipativa: non sussiste contraddizione logica o giuridica nel ritenere la continuazione tra detti segmenti e i relativi reati fine. Gli aumenti di pena già irrogati per la continuazione con precedenti giudicati restano intangibili in sede di esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza volta al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre distinte sentenze di condanna, tutte relative a fatti commessi in epoche diverse. In particolare, unificava i reati di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, rideterminando la pena complessiva.
Avverso tale provvedimento ricorreva il Pubblico ministero, deducendo la violazione del giudicato e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la ripresa della condotta criminosa successiva al riconoscimento della continuazione non potesse determinare un effetto favorevole per il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ricostruito le due distinte operazioni di unificazione: la prima, in sede esecutiva, aveva già riunito i reati fine con il primo segmento di condotta associativa; la seconda, in sede di merito, aveva unificato il nuovo segmento di partecipazione associativa con quello precedente, con aumento di pena rimasto intangibile.
La Corte ha escluso la dedotta violazione dell’istituto della continuazione. Ha osservato che, alla stregua del tempus commissi delicti, la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. riguardava un ulteriore segmento della condotta partecipativa al medesimo sodalizio e che, sebbene il reato associativo sia ontologicamente unico, non è ravvisabile alcuna contraddizione nel ritenere la continuazione tra diversi segmenti della stessa condotta, né tra questi e i reato fine.
Quanto al motivo centrale del ricorso, la Corte ha affermato che in materia di continuazione opera, per imperativo logico, la c.d. proprietà transitiva. Il giudice, nel riconoscere il vincolo rispetto a reati già unificati ex art. 81 cod. pen. con altri, deve estendere gli effetti alla totalità degli stessi, rideterminando integralmente il trattamento sanzionatorio, in applicazione del principio della «identità della genesi programmatica» (in termini, Sez. 1, n. 17881 del 2017).
La conseguenza è che l’unificazione complessiva si imponeva e il provvedimento impugnato risulta legittimo, con la precisazione che gli aumenti già disposti dal giudice di merito restano intangibili in sede di esecuzione.
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Nota della Redazione
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