Evasione IVA oltre soglia: esclusa la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 875 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può ridursi a un giudizio apodittico, ma deve fondarsi su un percorso motivazionale che dia conto della non abitualità della condotta e della modestissima offensività del fatto. L’entità dell’evasione, parametrata alla soglia di punibilità, costituisce indice rivelatore dell’offensività; un’evasione che ecceda il limite di legge per un ammontare considerevole, come quello di oltre diecimila euro, esclude la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., in quanto il fatto non può ritenersi di particolare tenuità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto l’imputata dal reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 per la particolare tenuità del fatto. Alla donna era contestato di non aver versato tempestivamente l’IVA, avendo utilizzato in compensazione un credito inesistente per un importo di euro 60.224,97.
La Corte territoriale, pur avendo ritenuto la responsabilità dell’imputata, ha optato per il proscioglimento, valorizzando la natura “oggettivamente modesta” del fatto, la condotta estemporanea e non reiterata, l’aver agito su spinta del padre e la lesione minima arrecata all’Erario. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, censurando la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i rilievi del Procuratore generale, sebbene assorbiti dall’esito del giudizio. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata lacunosa e non coerente con l’ampia trattazione del tema della non punibilità, affidandosi a poche righe conclusive prive di un effettivo percorso argomentativo.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato un vizio motivazionale laddove la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni difensive, ritenendole utilizzabili e rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, senza tuttavia spingersi a considerarle decisive per un’assoluzione piena. Tali dichiarazioni, come evidenziato dal ricorrente, erano peraltro rese da un soggetto deceduto e già pluripregiudicato per reati fallimentari.
Il dato decisivo richiamato dalla Cassazione attiene alla entità dell’evasione, superiore di oltre diecimila euro alla soglia di legge. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 3, n. 16599 del 2020, che ha escluso la causa di non punibilità per un’evasione eccedente la soglia di soli euro 5.825,21. A maggior ragione, un superamento della soglia di oltre diecimila euro non può essere considerato un fatto di particolare tenuità.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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