Permesso di costruire valutato secondo normativa vigente al rilascio (TAR Puglia n. 408 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio la legittimità del provvedimento amministrativo si valuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum. Il permesso di costruire richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente non solo al momento della domanda, ma anche a quello di emanazione del titolo. La data di presentazione dell’istanza, purché completa, costituisce riferimento temporale per la normativa edilizia regionale applicabile, ma non paralizza l’esercizio del potere di pianificazione comunale fondato su una norma regionale preesistente. È legittimo il diniego fondato su una deliberazione consiliare sopravvenuta che, in applicazione di tale potere, escluda l’area dall’applicazione della legge regionale sulle volumetrie premiali.

Il Fatto

La ricorrente presenta il 4 ottobre 2018 istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento del 35% della volumetria, ai sensi della legge regionale n. 14/2009. Nel corso dell’istruttoria il Comune richiede integrazioni documentali, poi espresse un parere favorevole quantificando il contributo di costruzione, del quale la società versa la prima rata con polizza fideiussoria.

Successivamente l’amministrazione muta orientamento: ritiene applicabile il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge regionale n. 59/2018. Con deliberazione consiliare n. 12 dell’11 aprile 2019 il Comune esclude inoltre alcune zone produttive dall’applicabilità della legge regionale, tra cui quella dell’intervento. La società controdeduce al preavviso di diniego, ma il dirigente adotta il diniego definitivo. Propone ricorso, lamentando l’inapplicabilità ratione temporis della delibera e l’irrilevanza delle integrazioni richieste.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il sillogismo della ricorrente: l’istanza era completa sin dall’origine, e l’art. 5, comma 1, legge regionale n. 51/2017 fissa la data di presentazione della domanda completa quale riferimento temporale per la normativa edilizia regionale applicabile. Da ciò la società deduce che non potessero operare né il permesso convenzionato sopravvenuto né le prescrizioni della delibera consiliare.

La tesi non convince. L’art. 6, comma 2, legge regionale n. 14/2009 attribuisce ai comuni il potere di escludere motivatamente parti del territorio dall’applicazione della legge, in relazione a caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. Si tratta di un potere di pianificazione ordinario, volto a preservare talune zone dalle volumetrie premiali del c.d. piano casa.

Il Comune ha esercitato tale potere con la delibera n. 12/2019, escludendo l’area oggetto dell’istanza. Al momento del provvedimento conclusivo il dirigente era dunque vincolato al diniego dalle sopravvenienze di tale delibera, in virtù della regola tempus regit actum. Il Collegio richiama Corte cost. n. 2 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5927 del 2023, nonché Cass. pen., Sez. III, n. 25929 del 2020, secondo cui la vigenza della disciplina va riferita anche alla fase di emanazione del titolo.

Né vale invocare l’art. 5 legge regionale n. 51/2017. Non si tratta di una prescrizione regionale sopravvenuta, ma di una deliberazione comunale adottata in applicazione di una norma regionale preesistente alla domanda: l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 14/2009. Il riferimento temporale invocato dalla ricorrente non impedisce, pertanto, l’applicazione del potere pianificatorio già attribuito.

Quanto alle censure sul ricorso al permesso convenzionato, esse attengono al comportamento delle parti e ai tempi del procedimento, ma non ai profili di validità dell’atto conclusivo: al momento dell’adozione la delibera consiliare impediva in senso assoluto il rilascio del titolo, sia in via ordinaria sia in forma convenzionata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *