Dichiarata improcedibile l’impugnazione del payback dispositivi medici per intervenuta estinzione dell’obbligazione (TAR Lazio n. 13725 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta estinzione dell’obbligazione oggetto del provvedimento impugnato, determinata da una norma di interpretazione autentica o da una disciplina transitoria, determina il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito. In tal caso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in applicazione del principio dispositivo. La pronuncia in rito, resa su richiesta della stessa parte ricorrente, comporta la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto per le parti non costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina regionale dell’Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui erano state individuate le aziende fornitrici e le relative quote di payback dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Il ricorso, esteso agli atti presupposti e consequenziali, era stato notificato alle amministrazioni ministeriali, alla Regione e alle aziende sanitarie locali interessate.
Nelle more del giudizio, interveniva una nuova disciplina normativa volta a definire la vicenda del payback sui dispositivi medici. In data 26 marzo 2026, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che l’obbligazione gravante per gli anni in questione risultava estinta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, e chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamato il principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo, ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente. Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta estinzione dell’obbligazione, conseguente all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso originariamente proposto.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conformandosi alla richiesta della stessa società ricorrente. La pronuncia in rito ha consentito di definire il giudizio senza entrare nel merito delle numerose censure sollevate avverso la determinazione regionale e gli atti connessi, relative alla corretta determinazione del tetto di spesa e alle modalità di calcolo delle quote di ripiano.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti costituite, in ragione della natura della pronuncia e del complessivo assetto degli interessi coinvolti. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti delle parti non costituite in giudizio. La decisione assume rilievo nel contenzioso seriale relativo al payback dei dispositivi medici, offrendo una soluzione deflativa per le controversie aventi ad oggetto gli anni 2015-2018.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.