Permesso per attesa occupazione solo se instaurato il rapporto di lavoro (Cons. Stato n. 4839 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore. La sola ammissione allo art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non consente il rilascio del titolo quando il contratto non è mai stato concluso. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno comporta la revoca del nulla osta al lavoro stagionale. Non integra alcun vizio di legittimità il diniego fondato su tale carenza presupposta, né sussiste contrasto con la Costituzione per il meccanismo dei controlli posticipati, volto a rendere più celere l’ingresso nell’interesse dei lavoratori stranieri. Il tardivo deposito documentale in appello viola il contraddittorio ed è inutilizzabile, mentre l’eccezione sul deposito di primo grado è inammissibile se non sollevata nella sede di origine.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario entrato in Italia con visto stagionale e titolare di nulla osta al lavoro, non ha potuto perfezionare il contratto di soggiorno per il rifiuto del datore di lavoro. Il Sportello Unico per l’Immigrazione ha negato il permesso per attesa occupazione e ha revocato il nulla osta.
Il TAR Puglia ha respinto i due ricorsi con sentenze in forma semplificata, ritenendo che il titolo sia condizionato all’esecuzione dello specifico rapporto e che manchino i presupposti per un diverso permesso. L’appellante ha censurato le decisioni per violazione del contraddittorio, eccesso di autotutela e omessa convocazione delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce i due appelli per connessione oggettiva e soggettiva. In via preliminare dichiara tardivo il deposito documentale dell’Amministrazione del 31 marzo 2025, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a.: non risponde a lealtà processuale depositare a pochi giorni dall’udienza senza dar conto del contenuto alla controparte.
Quanto al deposito di primo grado, la censura è inammissibile e comunque infondata. Il ricorrente, presente all’udienza cautelare, nulla ha eccepito dopo l’avviso di definizione con sentenza semplificata, né ha chiesto termini a difesa: ha così accettato il contraddittorio sui documenti. Il deposito, tardivo ai fini cautelari, non lo era ai fini del merito.
Nel merito gli appelli sono manifestamente infondati. Il Collegio ribadisce che il permesso per attesa occupazione si giustifica solo in caso di interruzione di un rapporto correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Cons. Stato, Sez. III, n. 3158/2025). La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca del nulla osta.
Richiamando l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 e l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, la Sezione conferma che la possibilità di rilascio presuppone pur sempre un rapporto instaurato (Cons. Stato, Sez. III, n. 1589/2025; nn. 2403/2025 e 399/2025). Non ravvisa irrazionalità della disciplina né contrasto costituzionale, poiché i controlli posticipati servono a rendere più celere l’ingresso e, al momento dell’ingresso, l’unica aspettativa legittima è lo svolgimento del lavoro stagionale.
La Corte respinge quindi gli appelli, compensa integralmente le spese e rigetta i reclami avverso il diniego di gratuito patrocinio per la manifesta infondatezza delle impugnazioni.
Nota della Redazione
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