Ottemperanza alla condanna al beneficio Carta docente e poteri commissario ad acta (TAR Lombardia n. 231 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale passato in giudicato e, in difetto di allegazioni contrarie dell’Amministrazione, accoglie la pretesa esecutiva secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. La condanna all’attuazione del beneficio della Carta elettronica del docente impone all’Amministrazione di attivare la carta entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato agisce quale organo ausiliario del giudice, con poteri sostitutivi pieni, e può ordinare l’inclusione del nominativo tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, anche senza la qualifica di docente di ruolo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza Trib. Bergamo n. 914/2023, pubblicata il 29.11.2023 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, e il Ministero era stato condannato a metterla a disposizione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha attivato il beneficio in favore della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale il 11.6.2024: ricorre quindi la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ricorda che, dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma la sola copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta il 17.12.2023; quella del ricorso il 18.11.2024.

Nel merito il ricorso è fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della Carta. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001) e dà continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe (sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024 e n. 682 del 31.7.2024).

Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati, non come dirigente dell’Amministrazione scolastica ma quale organo ausiliario del giudice. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, è dare attuazione alla pronuncia anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati (C.d.S., a.p., n. 8 del 25.05.2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5186 del 25.09.2023). Può pertanto ordinare alla struttura tecnica di includere il nominativo tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, senza la qualifica di docente di ruolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 707 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *