Riconoscimento personalità giuridica consorzio: Comune controinteressato per garanzia patrimoniale (Cons. Stato n. 8172 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il controinteressato si individua mediante un elemento formale, dato dalla contemplazione nominativa nel provvedimento impugnato, e un elemento sostanziale, dato dall’interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Il Comune creditore di obblighi di manutenzione delle opere di urbanizzazione è controinteressato al ricorso avverso il diniego di personalità giuridica di un consorzio di urbanizzazione, perché il riconoscimento comporta autonomia patrimoniale e riduce la garanzia costituita dal patrimonio personale di consorziati e amministratori. L’omessa notifica del ricorso a tale soggetto determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La soggettività giuridica dell’ente non riconosciuto non va confusa con la personalità giuridica.

Il Fatto

Un consorzio urbanistico costituito negli anni Sessanta per la realizzazione e la gestione di parti comuni di una lottizzazione chiede alla Regione Lazio il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. n. 361/2000. La Regione nega il riconoscimento, osservando che esso comporterebbe una limitazione di responsabilità dei consorziati e degli amministratori anche per le obbligazioni assunte verso il Comune di Roma.

Il consorzio impugna il diniego davanti al TAR Lazio, che dichiara il ricorso inammissibile per omessa notifica al Comune di Roma, qualificato come controinteressato. Il consorzio appella, contestando tale qualificazione e, nel merito, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum della società ricorrente. Secondo un orientamento consolidato, richiamato con Sez. V n. 4171 del 2024 e Sez. IV n. 573 del 2017, è sufficiente un interesse anche di mero fatto, accessorio o dipendente da quello azionato, che consenta di trarre un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso. Tale interesse sussiste nella conservazione degli effetti del provvedimento impugnato.

Nel merito del primo motivo, il Collegio richiama la nozione di controinteressato elaborata dalla giurisprudenza (Sez. III n. 4609 del 2023, Sez. IV n. 7192 del 2024, Sez. V n. 4891 del 2022, Sez. IV n. 1187 del 2023): occorrono l’elemento formale e quello sostanziale. Entrambi ricorrono nella specie.

Il Comune di Roma è espressamente contemplato nella nota impugnata come soggetto potenzialmente leso. La lesione consiste nella minore garanzia per le obbligazioni consortili: l’art. 15 della convenzione di lottizzazione impone al consorzio la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria; in caso di inadempimento il Comune può intervenire in via suppletiva e rivalersi sul fondo comune ai sensi dell’art. 37 cod. civ. e, in via sussidiaria, su amministratori e consorziati secondo l’art. 38 cod. civ., con estensione soggettiva prevista dalla convenzione in deroga.

Il riconoscimento della personalità giuridica determina la cesura patrimoniale e fa venir meno la responsabilità personale sussidiaria. Il Collegio respinge l’idea che i consorziati restino responsabili: se cade la responsabilità degli amministratori, a maggior ragione cade quella dei consorziati. La distinzione tra soggettività giuridica e personalità giuridica è decisiva. Irrilevanti la libertà di recesso, l’assenza di inadempienze pregresse e la capienza del fondo.

Confermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il secondo motivo resta assorbito per difetto di potestas iudicandi. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 37 c.c.

Tutte le 4 sentenze sull'art. 37 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *