Piano casa Puglia, silenzio assenso inapplicabile e domanda completa solo se documentata (TAR Puglia n. 689 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non si applica alle domande di permesso di costruire presentate ai sensi della disciplina regionale del c.d. piano casa, perché il carattere derogatorio di quest’ultima impedisce l’estensione dell’istituto tacito di accoglimento a un procedimento a sua volta eccentrico rispetto alla disciplina ordinaria. La nozione di istanza completa in ogni suo elemento richiesta dall’art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009, come interpretato dall’art. 5, l.r. n. 51/2017, non si esaurisce nella mera data di presentazione, ma postula che il corredo documentale consenta all’amministrazione di compiere gli accertamenti istruttori e di valutare l’ammissibilità del beneficio volumetrico in deroga. L’inefficacia del provvedimento tardivo ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 opera solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma e non consuma la potestà di provvedere al di fuori di esse.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare, presentava il 25 agosto 2021 istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi dell’art. 4, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009. L’amministrazione comunicava un primo preavviso di rigetto il 15 febbraio 2022 e sollecitava, con nota del 14 aprile 2022, la trasmissione di ulteriori elaborati progettuali.
Dopo il preavviso di diniego del 4 gennaio 2023, il Dirigente comunale adottava il diniego definitivo il 9 febbraio 2023, rilevando che la pratica non risultava completa alla data del 31 dicembre 2022. La ricorrente agiva quindi per l’accertamento della formazione del silenzio assenso e, in subordine, per l’annullamento del provvedimento espresso, deducendo la nullità per inefficacia del diniego tardivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale. L’art. 7, comma 1, l.r. n. 14/2009, nella versione modificata dalla l.r. n. 38/2021, subordinava la realizzabilità degli interventi alla presentazione di istanze complete entro il 31 dicembre 2022. La richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023 ha dichiarato incostituzionale tale proroga, facendo rivivere il termine del 31 dicembre 2021.
Il punto centrale diviene quindi cosa significhi istanza completa in ogni suo elemento. Il Collegio esclude che rilevi la sola data di presentazione. La domanda è completa solo se corredata dei documenti che permettono agli uffici di passare dalla fase di iniziativa a quella istruttoria di valutazione del progetto. L’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 offre il parametro interpretativo, richiedendo attestazione di legittimazione, elaborati progettuali e asseverazione del progettista.
Il carattere derogatorio del piano casa, che consente ampliamenti in deroga agli indici urbanistici locali, impone che l’ente sia posto in condizione di verificare l’ammissibilità al beneficio e di determinare gli oneri correlati. Ne deriva che non è completa la domanda che abbia imposto integrazioni o modifiche progettuali atte ad alterare il contenuto del progetto originario.
Su questa base il Tribunale ritiene inapplicabile il silenzio assenso ai procedimenti edilizi attratti nell’orbita del piano casa. Ammettere il contrario darebbe vita a una disciplina eccentrica e incoerente rispetto all’ordinamento. L’istituto opera dunque solo per le domande di permesso di costruire di carattere ordinario.
Quanto alla dedotta nullità, il Collegio respinge la lettura dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990: l’inefficacia del provvedimento tardivo consegue alla scadenza dei termini di specifiche disposizioni e non consuma la potestà di provvedere fuori da quelle ipotesi. La domanda subordinata di annullamento è respinta per l’accertata incompletezza della pratica alla data del 31 dicembre 2021, emergendo dalle reiterate integrazioni richieste e dalla presentazione di una nuova soluzione progettuale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.