Piano casa pugliese, domanda completa solo se valutabile dall’amministrazione (TAR Puglia n. 688 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto del termine di efficacia del piano casa pugliese, la domanda di permesso di costruire è completa in ogni suo elemento solo quando è corredata dei documenti che consentono all’amministrazione di svolgere gli accertamenti istruttori necessari per il passaggio dalla fase di iniziativa a quella di valutazione del progetto. Il criterio non si ancora alla mera data di presentazione dell’istanza, ma postula un giudizio di appropriatezza ed esaustività documentale, verificato secondo ragionevolezza dall’ente procedente. La richiesta di integrazioni o di modifiche progettuali che alterino il contenuto originario del progetto esclude la completezza della domanda. Il silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non opera per i procedimenti edilizi disciplinati dalla normativa regionale derogatoria. L’inefficacia del provvedimento tardivo ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 è circoscritta alle ipotesi ivi tipizzate e non consuma la potestà di provvedere fuori da esse.

Il Fatto

Una società presenta il 6 agosto 2021 al Comune di Bari istanza di permesso di costruire per un programma costruttivo ai sensi del piano casa pugliese, di cui alla legge regionale n. 14/2009. L’iniziativa prevede la demolizione di un immobile a destinazione direzionale e la ricostruzione con destinazione residenziale e incremento volumetrico, in deroga agli indici urbanistici locali.

Dopo tre preavvisi di diniego e alcune modifiche progettuali, l’istruttoria si conclude favorevolmente l’8 marzo 2022. Nelle more la Presidenza del Consiglio dei ministri propone ricorso ex art. 127 Cost. avverso la proroga della normativa regionale. Il Comune, con nota del 12 gennaio 2023, ritiene il procedimento incompleto e lega le sorti della pratica all’esito dell’incidente di costituzionalità. Segue il diniego definitivo del 22 maggio 2023. La società impugna e propone motivi aggiunti per far accertare la formazione del silenzio assenso e la nullità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 7 della legge regionale n. 14/2009, nella versione modificata dall’art. 2, comma 1, legge regionale n. 38/2021, subordinava la realizzabilità degli interventi alla presentazione di istanza completa entro il 31 dicembre 2022. La sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023 ha dichiarato incostituzionale tale proroga, riportando il termine al 31 dicembre 2021.

Il nodo interpretativo riguarda cosa significhi domanda completa in ogni suo elemento. Il Tribunale richiama l’art. 5 della legge regionale n. 51/2017, norma di interpretazione autentica, e l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, assunto come parametro ermeneutico. La completezza va rapportata al tipo di procedimento avviato e alla possibilità per l’ufficio di accedere agli accertamenti necessari, compresa la verifica di ammissibilità al beneficio in deroga e la determinazione degli oneri urbanistici.

La tesi della ricorrente, secondo cui rileverebbe la sola data di presentazione, è respinta. La domanda è completa non quando il privato la ritiene tale, ma quando l’amministrazione reputa, secondo ragionevolezza, che il progetto contenga gli elementi essenziali per essere assentito. Il Collegio non ravvisa un atteggiamento ostruzionistico del Comune: alla data del 31 dicembre 2021 la pratica era incompleta, priva dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e del nulla osta ferroviario. Il ricorso principale è quindi respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude l’applicabilità del silenzio assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001: il carattere derogatorio della disciplina del piano casa non tollera il ricorso a un istituto a sua volta eccentrico rispetto alla disciplina ordinaria.

Respinta anche la domanda di nullità del diniego. L’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 prevede l’inefficacia del provvedimento tardivo solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma; fuori da esse la scadenza del termine non consuma la potestà di provvedere. La domanda subordinata di annullamento cade per l’accertata incompletezza dell’istanza al 31 dicembre 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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