Il piano paesaggistico prevale sul perimetro urbanistico del centro storico (TAR Toscana n. 662 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del paesaggio e la pianificazione urbanistica operano su piani distinti: la prima attiene a valori costituzionalmente protetti dall’art. 9, comma 2, Cost., la seconda al governo del territorio di cui all’art. 117, comma 3, Cost.. Le prescrizioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalenti sugli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, sicché l’ambito di applicazione della tutela non può essere ampliato o ridotto attraverso la perimetrazione del centro storico operata dal piano comunale. Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine è tempestivo quando il termine stesso è sospeso dalla comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, che fa decorrere dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni.

Il Fatto

La ricorrente presentava al Comune di Forte dei Marmi istanza di autorizzazione paesaggistica per la sostituzione edilizia di un edificio alberghiero dismesso, con demolizione del fabbricato risalente al 1938 e ricostruzione con aumento volumetrico da tre a quattro piani. La gestione associata esprimeva parere favorevole con prescrizioni; la Soprintendenza comunicava il preavviso di diniego, riceveva le osservazioni della società e adottava parere negativo. Il Comune negava quindi l’autorizzazione.

La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, deducendo la tardività del parere della Soprintendenza e la sua non vincolatività, l’estraneità dell’immobile al nucleo storico individuato dal piano strutturale comunale e la surrettizia creazione di un vincolo culturale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo ricostruendo le scansioni temporali del procedimento. Dalla richiesta di parere alla comunicazione del preavviso di diniego decorrono venticinque giorni; le osservazioni della ricorrente sono assunte al protocollo il 22 marzo e da tale data decorrono i dieci giorni di sospensione previsti dall’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il parere negativo risulta così adottato nel termine complessivo di trentaquattro giorni, entro i quarantacinque previsti dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004. La censura è quindi destituita di fondamento in fatto.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra piano paesaggistico e strumenti urbanistici. L’immobile è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con d.m. del 21 agosto 1952 e il vincolo è stato “vestito” dal PIT regionale, che ha dettato le prescrizioni d’uso della scheda tecnica, punto 3.c.1. La ricorrente sosteneva che l’immobile, esterno al centro storico secondo il piano comunale, sfuggisse a quelle prescrizioni.

Il TAR ritiene non condivisibile questa impostazione, perché sconta una non consentita commistione tra tutela del paesaggio e profili urbanistici. La funzione urbanistica è rivolta all’ordinato sviluppo del tessuto esistente; la tutela paesaggistica ha invece funzione eminentemente conservativa, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2666 del 2013. L’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 sancisce la prevalenza delle previsioni del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione territoriale.

Richiamando Corte cost. n. 192 del 2022, il Collegio ribadisce che il principio di prevalenza intende garantire l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, non derogabile dal legislatore regionale. Consentire che un atto urbanistico restringa l’ambito del vincolo significherebbe attribuire al Comune il potere di rideterminare il perimetro dei beni tutelati, in contrasto con la gerarchia degli atti di pianificazione.

Per gli stessi motivi è infondato anche il terzo motivo: è la ricorrente a pretendere una valutazione individua dell’immobile, mentre la Soprintendenza lo ha correttamente esaminato nel quadro della prescrizione di vincolo in cui è inserito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese nei confronti del Ministero della Cultura e del Comune e nulla nei confronti della Regione Toscana, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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