Assicurazione per conto altrui: il contraente non agisce per l’assicurato senza consenso (Arbitro Assicurativo n. 712 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione per conto altrui, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato che ha subito l’infortunio, ai sensi dell’art. 1891, comma 2, cod. civ. Il contraente, anche quando sia egli stesso assicurato, non può far valere la pretesa indennitaria in luogo dell’altro assicurato senza un consenso espresso di quest’ultimo. La mera sottoscrizione di una clausola che attribuisca al contraente tale potestà non vale a presumere il consenso, occorrendo uno specifico mandato dell’avente diritto. In difetto, la pretesa è proposta da soggetto privo di legittimazione attiva, salva la residuale ipotesi della negotiorum gestio.
Il Fatto
Il ricorrente agiva davanti all’Arbitro Assicurativo deducendo che, durante una sessione di nuoto, si era verificata la rottura di una protesi mammaria impiantata per un difetto congenito, e non per finalità estetiche. L’impresa aveva negato l’indennizzo della diaria da ricovero e convalescenza, ritenendo assente un evento violento. Il ricorrente invocava la nozione di causa violenta elaborata dalla giurisprudenza, comprensiva dello sforzo fisico diretto a vincere una resistenza esterna, individuata nella resistenza dell’acqua.
L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per carenza documentale e indeterminatezza, nonché il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che l’infortunio aveva riguardato un soggetto diverso dal ricorrente. Nel merito contestava la riconducibilità dell’evento alla nozione contrattuale di infortunio. Il ricorrente replicava producendo la documentazione e precisando che l’infortunato era il coniuge, assicurato in polizza, e affermando di essere legittimato quale contraente e coassicurato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Dall’esame della polizza versata in atti risulta che i soggetti assicurati sono sia il ricorrente sia il soggetto danneggiato dal sinistro, mentre il ricorrente è l’unico contraente. L’assicurazione è dunque stata stipulata, oltre che nell’interesse del ricorrente, anche del diverso soggetto danneggiato.
Su questa base il Collegio richiama l’art. 1891, comma 2, cod. civ., secondo cui i diritti derivanti dal contratto sono in capo all’assicurato che ha subito l’infortunio. Il contraente, anche se parimenti assicurato, non può farli valere senza espresso consenso del primo. La circostanza che il ricorrente sia anche assicurato lo rende titolare della copertura per i rischi che coinvolgono la sua persona, ma non gli attribuisce legittimazione ad agire nell’interesse dell’altro assicurato in assenza del consenso di questi.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza di legittimità. Il contraente di un’assicurazione per conto altrui può assumere la veste di delegato o mandatario dell’assicurato, se questi gli conferisce tale potere, ed è legittimato agli atti negoziali che non potrebbero essere compiuti se non personalmente, come il pagamento del premio e la denuncia di sinistro. Non è invece legittimato, salva l’ipotesi residuale della negotiorum gestio, a pretendere dall’assicuratore il pagamento dell’indennizzo né a convenirlo in giudizio, se il potere non gli è conferito dall’assicurato (Cass. civ., sez. III, n. 16787 del 2025).
Quanto alle modalità del consenso, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola, occorrendo che sia confermato da un consenso espresso del terzo beneficiario, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, cod. civ., configurandosi un’ipotesi di sostituzione processuale (Cass. civ., sez. III, n. 4923 del 2018; Cass. civ., sez. II, n. 1839 del 2023).
Nel caso concreto non risulta che l’assicurato abbia conferito al ricorrente l’incarico di agire per suo conto, né che abbia sottoscritto o aderito al ricorso. Non sono state addotte circostanze che consentano di ravvisare una gestione di affare altrui ai sensi dell’art. 2028 cod. civ., il cui presupposto è l’impedimento dell’interessato ovvero l’impossibilità materiale di curare i propri affari (Cass. civ., sez. III, n. 13203 del 2015). Il ricorso non è pertanto accolto, perché la pretesa è stata fatta valere da soggetto diverso da quello che avrebbe subito l’infortunio e che avrebbe astrattamente titolo all’indennizzo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- Art. 2028 c.c. – Obbligo di continuare la gestione