Divieto prefettizio detenzione armi ricorso improcedibile per carenza interesse (TAR Lombardia n. 2450 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra il decreto del Prefetto che dispone il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria. L’autorizzazione alla detenzione costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Ne consegue che, divenuto efficace il divieto prefettizio non impugnato, il Questore non potrebbe che revocare la licenza, quale conseguenza praticamente vincolata. Sotto il profilo processuale, il ricorso proposto avverso la revoca è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’annullamento dell’atto non arrecherebbe alcuna utilità, posto che l’amministrazione, in sede di riesercizio, sarebbe comunque vincolata ad adottare il medesimo provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria in zona Alpi e risultava titolare del porto di fucile ad uso caccia rilasciatogli dal Questore di Lecco nel 2016, con scadenza nel 2022. Nel maggio 2022 la Questura adottava un decreto di revoca della licenza, ravvisando nell’interessato l’assenza dei requisiti soggettivi. Il provvedimento si fondava su due presupposti: una condanna per rissa risalente al 1996 e due segnalazioni per guida in stato di ebbrezza nello stesso anno.

Il ricorrente impugnava la revoca con quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 per difetto dei presupposti e carenza di attualità del possibile abuso delle armi, il vizio procedimentale per mancata considerazione delle osservazioni ex art. 7 della legge n. 241/1990 e la violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero dell’interno si costituiva depositando il decreto con cui la Prefettura di Lecco aveva disposto il divieto di detenzione delle armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., fondato sui medesimi elementi di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi e munizioni, non impugnato. La difesa del ricorrente ha confermato in camera di consiglio il mancato gravame avverso tale provvedimento.

Il Tribunale ha ricostruito il rapporto tra i due atti richiamando l’orientamento secondo cui tra il decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e il diniego questorile del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. intercorre un nesso di presupposizione e consequenzialità. A fronte del sopravvenuto divieto di detenzione, non gravato e quindi efficace, il Questore non potrebbe che revocare la licenza, quale conseguenza naturale e praticamente vincolata.

Il Collegio ha precisato che l’autorizzazione alla detenzione di armi va considerata presupposto necessario della licenza di porto d’armi: il venir meno della prima comporta l’insussistenza dei presupposti per la seconda. Sul punto richiama espressamente TAR Milano, sez. I, 2 novembre 2022, n. 2415, TAR Milano, sez. I, 9 agosto 2021, n. 1913 e TAR Milano, sez. I, 30 giugno 2020, n. 1256. Non è ammissibile che un soggetto continui a portare, ed eventualmente usare, armi che per espressa determinazione non può neppure detenere.

Da qui la duplice conseguenza. Sul piano sostanziale, l’efficacia del divieto di detenzione impedisce il rilascio della licenza di porto di fucile. Sul piano processuale, il ricorso contro la revoca diviene improcedibile, risultando privo di utilità per il ricorrente ottenere l’annullamento di un atto che l’amministrazione, in sede di riesercizio, sarebbe comunque vincolata ad adottare nuovamente. Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese in ragione delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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