Confisca definitiva e autotutela esecutiva dell’Agenzia: nessun obbligo di sgombero (TAR Lombardia n. 2449 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La confisca definitiva dei beni disposta in sede di prevenzione ne determina il trasferimento a titolo originario al patrimonio dello Stato, con la conseguenza che l’amministrazione può provvedere alla presa di possesso mediante autotutela esecutiva, senza necessità di atto di sfratto né di esecuzione per rilascio ex codice di procedura civile. L’ordinanza di sgombero costituisce atto dovuto e strettamente consequenziale alla confisca, ma è necessaria solo quando il bene sia concretamente occupato: ove residuino mere suppellettili, è sufficiente l’invito al ritiro dei beni ex art. 48, comma 7-bis, d.lgs. n. 159/2011. Una volta operata la confisca, il diritto di proprietà è già perduto e gli atti di presa di possesso non possono esserne causa: non sussiste pertanto alcuna lesione dei diritti tutelati dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la procedura con cui l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata aveva immesso in possesso un immobile confiscato, intervenendo sulla serratura d’ingresso e trasmettendogli in carcere l’invito al ritiro dei beni di proprietà. Egli deduceva di essere stato autorizzato ad abitare l’immobile, destinato a uso abitativo e non ancora assegnato, e invocava lo stato di indigenza del nucleo familiare.

A seguito di accesso agli atti, l’Agenzia replicava che l’immobile era risultato libero all’esito di plurimi sopralluoghi, che nessuna ordinanza di sgombero era stata emanata e che il ricorrente non aveva contestato l’invito ex art. 48, comma 7-bis, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente censurava la violazione delle garanzie procedimentali e l’arbitrarietà della condotta, chiedendo anche il risarcimento del danno da perdita della proprietà e lesione del diritto all’abitazione.

La Motivazione della Corte

La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del provvedimento impugnato e l’irricevibilità per tardività, essendo la procedura nota al ricorrente già dal 31.3.2023. Il Collegio non si pronunciava sulle eccezioni, ritenendo il ricorso infondato nel merito.

Il Tribunale ricostruiva il titolo: la confisca degli immobili era stata disposta dal Tribunale di Monza con decreto del 18.3.2013, confermato in appello e divenuto definitivo il 28.10.2014. Da ciò deriva l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico e l’adozione degli atti necessari alla presa di possesso. L’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 richiama, anche prima del provvedimento di destinazione, l’art. 823, comma 2, cod. civ. in materia di beni demaniali: ne consegue che non occorre né un atto di sfratto né la procedura di esecuzione per rilascio, potendo l’amministrazione agire in autotutela esecutiva.

Nel caso concreto, gli accertamenti e le fotografie documentavano che l’immobile era abbandonato. Il ricorrente era stato arrestato nell’aprile 2022 con fine pena al 9.3.2023 e l’immissione in possesso era avvenuta il 15.11.2022, in sua assenza stabile. Il Collegio escludeva la rilevanza della posizione della compagna, estranea al giudizio e comunque trasferitasi altrove. L’ordinanza di sgombero, quindi, non era necessaria, essendo l’atto propedeutico solo in presenza di occupazione in fatto o in diritto; ove residuino solo beni mobili, è sufficiente l’invito al ritiro.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4813 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 5272 del 2021, il Tribunale ribadiva che l’ordinanza di sgombero è atto dovuto e consequenziale alla confisca definitiva. Nessuna comunicazione preventiva era dunque dovuta al precedente proprietario, che aveva perso il diritto con la confisca e non con gli atti di presa di possesso: il secondo motivo era infondato. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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