Porto d’armi, revoca legittima sulla sola prognosi di abuso (TAR Puglia n. 52 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce eccezione al divieto generale di portare armi e presuppone la piena e completa affidabilità del titolare circa il buon uso delle stesse. Ai fini della revoca ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 773/1931 non occorre un concreto e accertato abuso delle armi, né una condanna penale, essendo sufficiente una valutazione prognostica dell’amministrazione, ancorata a elementi idonei a dimostrare il pericolo di uso improprio. Il provvedimento di revoca ha natura cautelativa e resta riesaminabile solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti, quale l’eventuale proscioglimento definitivo. L’interesse del privato all’esercizio di attività implicanti l’uso delle armi è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e alla pacifica convivenza.

Il Fatto

Il ricorrente, istruttore federale di tiro a volo, era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e di licenza per tiro a volo. Dopo la notizia di reato per falso ideologico e violazione della normativa sulle armi, il Commissariato di polizia avviava il procedimento di revoca dei titoli; il Questore di Bari, ritenute non persuasive le memorie difensive, disponeva la revoca con decreto del 18.03.2021.

Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, che lo respingeva con provvedimento dell’11.08.2021, richiamando le relazioni dei Carabinieri e della Questura e valorizzando la valutazione prognostica sul pericolo di abuso. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia sia il decreto questorile sia il rigetto prefettizio, chiedendo anche il risarcimento del danno; la domanda cautelare era respinta in sede monocratica e collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, rispetto alla disponibilità delle armi, il privato non vanta alcun diritto assoluto: il rilascio del titolo è eccezione al divieto generale e richiede la completa sicurezza sul buon uso (Cons. Stato Sez. III n. 7600 del 2019). Ne deriva che, per adottare un provvedimento limitativo in materia, non serve un abuso accertato, ma è sufficiente che sussistano circostanze atte a dimostrare la non piena affidabilità del soggetto (Cons. Stato Sez. III n. 7200 del 2019).

Il Collegio ricostruisce l’art. 11 T.u.l.p.s. come articolato in tre distinte fattispecie: ipotesi di diniego e revoca dovuti, ipotesi in cui il diniego e la revoca sono in facoltà dell’autorità, e ipotesi residuali per fatti e circostanze diversi, apprezzabili in funzione del pericolo di abuso. Viene richiamato anche l’art. 39 R.D. n. 773/1931, che consente al prefetto di valutare la prevedibilità dell’abuso anche fuori delle ipotesi tipiche dell’art. 11 (TAR Lombardia Milano n. 237 del 2007). La revoca, inoltre, può fondarsi su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta (TAR Emilia-Romagna Bologna n. 79 del 2022).

Applicando tale quadro, il Collegio ritiene i provvedimenti immuni dai vizi denunciati. Il preavviso di diniego è stato correttamente comunicato; la motivazione è adeguata e congrua, anche in virtù del rinvio per relationem agli atti istruttori resi accessibili; il procedimento gerarchico si è svolto nel rispetto dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, degli artt. 11 e 39 T.u.l.p.s. e dell’art. 6 della legge n. 152/1975.

Nel bilanciamento tra interesse del ricorrente alla conservazione dei titoli e interesse della collettività alla tutela contro l’uso abusivo delle armi, il primo è ritenuto recessivo. La Corte qualifica l’atto come a natura cautelativa, riesaminabile solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti, quale un eventuale completo proscioglimento (TAR Sicilia Catania n. 936 del 2009, in senso conforme TAR Lombardia Brescia n. 739 del 2023). Il ricorso è perciò respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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