Ottemperanza al giudicato e carta docente: esecuzione e commissario ad acta (TAR Toscana n. 50 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, accertato che l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare integrale esecuzione alla sentenza e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali, atteso che, in virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato per le spese è il difensore distrattario. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La relativa decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 476/2023 pubblicata il 14.11.2023, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella decisione. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 giugno 2024.

Decorso inutilmente il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione debitrice. Su questa premessa il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con conseguente ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ha precisato un limite oggettivo dell’ordine: esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra difensore distrattario e parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore. Ne deriva che il difensore è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. L’ausiliario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla misura coercitiva, il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della l. n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state liquidate seguendo la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il dispositivo ha quindi ordinato l’esecuzione, nominato il commissario, condannato alla penalità di mora e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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