Ottemperanza e quantificazione del danno da occupazione illegittima senza nuovo accertamento (TAR Campania n. 3521 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può determinare direttamente il quantum del risarcimento già accertato nel suo an, applicando i criteri di liquidazione fissati dalla sentenza passata in giudicato. L’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. non trasferisce in sede di ottemperanza l’intero giudizio risarcitorio, ma solo la fase di determinazione della somma dovuta, restando l’an debeatur e la definizione dei criteri attratti nella giurisdizione di cognizione. Si tratta di un’ottemperanza «anomala», preordinata a integrare la pronuncia rimasta incompleta nella parte relativa alla quantificazione. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato legittima l’esercizio dei poteri sostitutivi e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata all’interesse legale e contenuta entro un limite massimo proporzionato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e usufruttuaria di quattro fondi contigui siti nel territorio comunale, agiscono per ottenere l’ottemperanza alle sentenze del TAR Campania, Napoli, V Sezione, n. 5181/2013 e n. 5554/2019, entrambe passate in giudicato. A partire dal 2001 il Comune aveva avviato la procedura per l’adozione e l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, che ricomprendeva i fondi dei ricorrenti, e con decreti dirigenziali del 2007 aveva disposto l’occupazione d’urgenza e l’esproprio.
Con la sentenza n. 5181/2013 il TAR aveva annullato gli atti della procedura ablatoria; con la sentenza n. 5554/2019 aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da determinarsi equitativamente nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, per il periodo dal 22.02.2007 al 10.05.2018, imponendo all’ente di quantificare e pagare entro termini fissati. Il Comune è rimasto inerte, non avendo determinato il danno, né formulato offerta, né corrisposto le somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata. In via preliminare, la proponibilità dell’ottemperanza discende dall’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che consente di agire per l’esecuzione delle sentenze di condanna con cui il giudice, invece di individuare direttamente l’ammontare della somma, abbia dettato i criteri di quantificazione. Il richiamo al giudizio di ottemperanza riguarda le forme del procedimento, non il suo contenuto: lo strumento è preordinato ad assicurare l’integrazione della pronuncia rimasta incompleta nella parte relativa al quantum. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., V, n. 353/2001 e Cons. St., IV, n. 396/2001.
Nel caso di specie la sentenza n. 5554/2019 ha già accertato con efficacia di giudicato l’illegittimità dell’occupazione per il periodo compreso tra il 22 febbraio 2007 e il 10 maggio 2018 e ha definito i criteri di liquidazione: l’equità ex art. 1226 c.c. in combinato disposto con l’art. 2056 c.c., il parametro del 5% annuo del valore venale mutuato dall’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 e la stima del valore di mercato del suolo in € 90,00 al mq. L’amministrazione è rimasta totalmente inerte, violando l’obbligo giuridico derivante da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
In forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo, il Collegio esercita i poteri sostitutivi determinando direttamente l’importo dovuto, in conformità ai criteri già fissati. Il danno per illegittima occupazione è liquidato in misura pari agli interessi del 5% sul valore di mercato del bene per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi. Il Collegio richiama TAR Lazio, Roma, n. 5915/2022, TAR Toscana, sez. I, n. 1089/2022 e Cass. civ., sez. I, n. 10634/2023 in tema di aestimatio e taxatio dell’obbligazione di valore, che si converte in obbligazione di valuta con decorrenza degli ordinari interessi legali.
Applicando i criteri e in assenza di contestazione, il risarcimento è quantificato in € 448.942,50: valore venale del fondo pari a € 798.120,00, indennità annuale del 5% pari a € 39.906,00, indennità mensile pari a € 3.325,50 per 135 mesi di occupazione. Sussistono i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata all’interesse legale, con decorrenza dal novantesimo giorno dalla notificazione, termine finale coincidente con l’adempimento spontaneo anche in caso di insediamento del commissario e limite massimo del 10% dell’importo dovuto in linea capitale, secondo Adunanza Plenaria n. 8/2021 e Adunanza Plenaria n. 7/2019. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, e condanna il Comune alle spese in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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