Vincolo su beni mobili pertinenziali del Caffè Greco: legittima l’integrazione del decreto del 1953 (TAR Lazio n. 10536 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di rinnovazione della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 può concludersi non solo con la conferma o la revoca della tutela già esistente, ma anche con l’estensione della stessa a beni originariamente non oggetto del vincolo. Tale verifica può essere intesa in senso plurimo. Il provvedimento con cui l’amministrazione, anziché estendere un precedente vincolo, lo integri, individuando specificamente beni mobili pertinenziali di un immobile già dichiarato di interesse particolarmente importante ma non analiticamente descritti nei precedenti decreti, è legittimo e non richiede una nuova declaratoria ex art. 10 del medesimo decreto legislativo. L’eventuale assenza di un elenco dettagliato dei beni mobili nel decreto originario del 1953 non implica, di per sé, la volontà di limitare la tutela ai soli locali, dovendosi aver riguardo al tenore letterale dell’atto.
Il Fatto
L’Ospedale Israelitico impugnava il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 12 marzo 2020, con cui era stato dichiarato l’interesse particolarmente importante dei beni mobili conservati all’interno del locale storico denominato «Caffè Greco», qualificati come pertinenza inscindibile e inamovibile dell’immobile.
Il ricorrente, proprietario dell’immobile, deduceva, con tre motivi, la violazione dell’art. 10 e dell’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, l’illegittimità del vincolo “indistinto” su tutti i beni mobili presenti nel locale e lo sviamento di potere, asserendo che il provvedimento fosse stato emanato per eludere una sentenza di sfratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, rigettando la tesi secondo cui l’assenza di un elenco di beni mobili nei decreti del 1953 e del 1954 fosse indice della volontà di sottoporre a tutela i soli locali. La lettura testuale del decreto del 1953, che richiama il «Caffè Greco» come «vario e pregevole esempio di pubblico ritrovo» abbellito con «decorazioni e cimeli», evidenzia come la dichiarazione di interesse fosse estesa anche ai beni mobili ivi contenuti. La Corte ha richiamato il precedente di T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, n. 1164 del 2011 e precisato, sulla scorta di Cass. civ., Sez. III, n. 19350 del 2024, che il vincolo del 1953 non può tradursi in un divieto di intimare lo sfratto per finita locazione.
Il Collegio ha inoltre chiarito che, anche volendo aderire alla tesi del vincolo limitato ai soli locali, il procedimento ex art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 non avrebbe comunque subito violazioni. La norma, come interpretata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4628 del 2025, consente al Ministero, in presenza di elementi sopravvenuti o non conosciuti, di rinnovare il procedimento con una pluralità di esiti: conferma, revoca o estensione della tutela. Nel caso di specie, l’amministrazione non ha esteso il vincolo ma lo ha correttamente integrato, individuando beni che, pur se ab origine vincolati, non erano stati specificamente descritti nei precedenti dispositivi.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato l’infondatezza e, comunque, l’inammissibilità per genericità delle censure. Il provvedimento impugnato non ha vincolato “indistintamente” tutti i beni, ma ha fatto riferimento a quelli analiticamente indicati nell’elenco allegato. Il ricorrente non ha indicato quali specifici beni fossero privi dei requisiti di interesse, né ha allegato quali elementi conoscitivi avrebbe potuto introdurre nel procedimento.
Il terzo motivo è stato respinto per carenza probatoria, essendo rimasto indimostrato lo sviamento di potere. I rilievi relativi alla dedotta “espropriazione di valore” sono stati dichiarati inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere fatti valere avverso i decreti ministeriali del 1953 e del 1954, ormai divenuti inoppugnabili.
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Nota della Redazione
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