Pratiche scorrette e garanzia: responsabilità del produttore e policy dei rientri multipli (Cons. Stato n. 9341 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il produttore che, pur non essendo venditore, organizzi la rete di assistenza e detenga il potere decisionale sulle modalità di prestazione delle garanzie concorre, insieme alle società del gruppo, nella pratica commerciale scorretta consistente nell’informazione ambigua sulla garanzia legale e convenzionale e nell’ostacolo all’esercizio dei diritti del consumatore. La responsabilità non è “atomizzabile”, perché la condotta strategica dei diversi componenti del gruppo integra un concorso unitario. L’illecito consumeristico è fattispecie di pericolo: basta la potenziale lesione della libera determinazione del consumatore, non l’effetto concreto. La sanzione si commisura, ex art. 11 legge n. 689/1981, anche al fatturato del gruppo, che ne assicura l’efficacia deterrente. Il ravvedimento operoso parziale non impone la riduzione della sanzione, e la recidiva non richiede identità tra fattispecie.
Il Fatto
Le società del gruppo ricorrente impugnavano davanti al TAR Lazio due delibere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con la prima, l’Autorità aveva accertato una pratica commerciale scorretta nelle informazioni sulla garanzia legale e convenzionale e nell’assistenza post-vendita dei prodotti elettronici, irrogando una sanzione complessiva di € 3.100.000. Con la seconda aveva accertato l’inottemperanza alla prima, con sanzione di € 1.500.000.
Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Le società appellavano deducendo tre motivi: difetti informativi della garanzia e assenza di responsabilità del produttore “puro”; irragionevole durata dell’istruttoria; illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di pratica commerciale scorretta richiamando la disciplina del Codice del consumo e la giurisprudenza amministrativa: la pratica è scorretta se contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio. Distingue le pratiche ingannevoli da quelle aggressive, queste ultime caratterizzate da una condotta invasiva che limita la libertà di scelta senza incidere sulla fase conoscitiva.
Sul primo motivo, il Consiglio ritiene inconferente la tesi del produttore “puro”. Il gruppo aveva organizzato una rete di centri di assistenza, gestiva la sostituzione e la riparazione in garanzia e deteneva il potere decisionale sulle modalità di prestazione. Il certificato di garanzia, pur formalmente riferito al produttore, ometteva ogni descrizione dei diritti del consumatore verso il venditore, creando una linea invisibile tra garanzia legale e convenzionale idonea a ingenerare confusione. La responsabilità è quindi congiunta, non scindibile tra produttore, venditore e assistenza.
Quanto alla pretesa assenza di sviamento, il Collegio rileva la sistematicità dei comportamenti: modelli di risposta standard, policy dei c.d. rientri multipli con sostituzione solo dopo tre tentativi di riparazione, addebito di diagnostic fee e retention fee anche entro i sei mesi dall’acquisto. L’atteggiamento dilatorio mirava a contenere i costi e a indurre il consumatore a rinunciare ai propri diritti. La richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE è respinta, non essendo dubbia la questione dell’individuazione del soggetto obbligato alla garanzia legale.
Sul secondo motivo, la censura sulla durata dell’istruttoria è dichiarata inammissibile perché proposta solo con i motivi aggiunti; nel merito, dalla relazione istruttoria emerge l’assenza di una condotta episodica e la diversità del contenuto delle contestazioni tra il 2012/2014 e il 2018, con elementi nuovi sopravvenuti.
Sul terzo motivo, la sanzione è ritenuta congrua: l’Autorità ha valorizzato dimensione economica del professionista, gravità e plurioffensività della condotta, diffusione sul territorio nazionale e durata. Il riferimento al fatturato del gruppo è legittimo in funzione deterrente; la disparità di trattamento postula identità di situazioni, non allegata. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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