Prefabbricati abitativi su suolo agricolo: serve il permesso di costruire (Cons. Stato n. 463 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati, ancorché sollevati dal suolo e non stabilmente infissi, integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. n. 380/2001 quando la collocazione sia continuativa e i manufatti siano destinati ad abitazione, con conseguente necessità del permesso di costruire. La valutazione dell’abuso edilizio è unitaria e non atomistica: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni, non dalla somma dei singoli interventi. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla descrizione degli abusi e all’indicazione delle norme violate. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non ne determina l’illegittimità, potendo essere precisata nei successivi atti di acquisizione. La disciplina sulle opere strutturali si applica anche alle costruzioni a struttura metallica.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno agricolo sito nel territorio comunale, sul quale insistono una recinzione in muratura con cancello carraio, diversi locali prefabbricati adibiti ad abitazione, un box metallico per attrezzi, un locale ad uso bagno, due mezzi mobili collocati in posizione fissa e un cortile pavimentato. A seguito di sopralluogo, il Comune avvia il procedimento ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e adotta un’ordinanza di demolizione e rimozione dei manufatti, contestando l’esecuzione in assenza di permesso di costruire e di calcoli e collaudi strutturali ex art. 64 del medesimo testo unico. Il provvedimento richiama la destinazione agricola dell’area, la fascia di rispetto stradale e la pericolosità geomorfologica del sito.

I proprietari impugnano l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, deducendo l’esistenza di un’istanza di condono sulla recinzione, i difetti istruttori e motivazionali, la genericità dei richiami ai vincoli, l’inapplicabilità del regime sanzionatorio del permesso di costruire e la mancata indicazione dell’area di sedime. Il TAR respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese. Propongono appello, contestando tutti i capi della sentenza; il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla pretesa istanza di sanatoria sulla recinzione. Gli appellanti rappresentano l’indisponibilità dei precedenti proprietari a fornire prova della domanda e invocano un soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990. Il motivo è respinto: l’allegazione è generica e il Comune riferisce di non aver reperito alcuna documentazione in proposito, con la conseguenza che l’istanza istruttoria di acquisizione resta meramente esplorativa.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ritiene la descrizione delle opere completa: il provvedimento indica struttura, dimensioni, destinazione e collocazione spaziale dei manufatti, oltre all’inquadramento urbanistico dell’area e ai vincoli insistenti. Tali elementi, unitamente ai verbali, alla relazione di sopralluogo e alla relazione tecnica, sono sufficienti a qualificare gli interventi come necessitanti di permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non esige motivazione ulteriore. È infondata anche la censura sull’applicazione dell’art. 64 d.P.R. n. 380/2001: gli artt. 53 e 64 si applicano anche alle opere a struttura metallica, come espressamente previsto dall’art. 53, lett. c), e dunque ai prefabbricati, al box e al locale ad uso bagno.

La Corte respinge poi la tesi della contraddittorietà tra l’esistenza di vincoli e l’astratta possibilità di presentare istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001: l’assetto urbanistico del cespite non è del tutto incompatibile con tale possibilità, nei limiti del conformabile.

Il nucleo del decidere riguarda la qualificazione delle opere. Secondo il Collegio, l’art. 3, comma 1, lett. e5), del testo unico ricomprende tra le nuove costruzioni l’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati, comprese roulotte e case mobili, quando siano usati come abitazioni e collocati in via continuativa: da tale collocazione deriva la necessità del titolo abilitativo. I manufatti hanno inoltre prodotto un’evidente trasformazione del territorio, snaturando la destinazione agricola dell’area. La valutazione deve essere globale e non atomistica: in caso di abuso edilizio, specie in ambito vincolato, non è possibile scomporre l’intervento per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, perché il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni, restando irrilevante il frazionamento dei singoli interventi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8721 del 2025).

Infine, il motivo sulla mancata indicazione dell’area di sedime è infondato: l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, potendo essere precisata negli atti successivi di acquisizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5471 del 2017; Cons. Stato, Sez. VII, n. 7970 del 2023). L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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