Revoca del nulla osta e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità (TAR Lombardia n. 2832 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato quando l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, abbia rilasciato un nuovo nulla osta e abbia contestualmente avviato un autonomo procedimento volto alla revoca di quest’ultimo. In tale evenienza, l’eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento originariamente impugnato non sarebbe in grado di apportare alcuna utilità concreta al ricorrente, atteso che il titolo abilitativo attuale deriva da un atto successivo e distinto, non oggetto del giudizio. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica, in sede di definizione del giudizio, della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro, rilasciato a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, per mancata trasmissione del contratto di soggiorno. Con ordinanza cautelare, il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato il riesame del provvedimento. In seguito, la Prefettura rilasciava un nuovo nulla osta e, successivamente, comunicava l’avvio di un procedimento per la revoca di tale nuovo atto. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento originario di revoca, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo nulla osta in data successiva, atto distinto e autonomo rispetto a quello impugnato. Ha inoltre constatato l’avvio di un procedimento di revoca avente ad oggetto proprio il nulla osta sopravvenuto.
La Sopravvenienza di tali atti ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. L’eventuale annullamento del provvedimento di revoca originario, infatti, non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente, atteso che il titolo abilitativo di cui questi era attualmente in possesso trova la propria fonte in un provvedimento diverso, emanato in epoca successiva e non investito dalle censure di illegittimità.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., compensando le spese del giudizio in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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