Il precetto non sostituisce la notifica del titolo esecutivo agli enti pubblici (TAR Sicilia n. 2635 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre esclusivamente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e non dalla notifica del decreto ingiuntivo privo di provvisoria esecutorietà, effettuata ai soli fini del decorso del termine per l’opposizione. La regola dell’art. 654, secondo comma, cod. proc. civ., che consente l’esecuzione senza nuova notificazione del decreto in forma esecutiva quando nel precetto si menzioni il provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà, non si applica ai crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, perché contrasta con la norma speciale e prevale il divieto di esecuzione forzata e di notifica del precetto prima della scadenza del termine. Il ricorso per ottemperanza proposto nel corso del divieto è pertanto inammissibile, né la sua inammissibilità può essere sanata retroattivamente dalla successiva notificazione del titolo in forma esecutiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per conseguire l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con cui era stato riconosciuto il proprio diritto al pagamento di una somma per fatture insolute, interessi moratori e spese del procedimento monitorio nei confronti di un’unione dei comuni. L’ente, regolarmente evocato, non si è costituito.

Il decreto ingiuntivo era stato notificato all’ente pochi giorni dopo l’emissione, quando ancora non era munito di clausola di provvisoria esecutorietà. Divenuto esecutivo per mancata opposizione, il titolo non è stato nuovamente notificato; la società ha invece notificato un atto di precetto recante gli estremi del decreto di esecutorietà e ha poi proposto il giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità, assegnando alla ricorrente un termine per memorie. La questione riguarda il rapporto tra il termine dilatorio dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e le modalità di notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli enti pubblici non economici.

La norma richiamata impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e vieta al creditore, prima di tale termine, di procedere a esecuzione forzata e alla notifica dell’atto di precetto. La relativa ratio è quella di accordare all’ente il tempo necessario per reperire i mezzi finanziari occorrenti al pagamento. Il dies a quo coincide con la notifica del titolo esecutivo, momento in cui l’intenzione del creditore di agire esecutivamente viene palesata all’amministrazione.

Nel caso concreto, la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta quando il titolo era ancora privo di provvisoria esecutorietà, serviva soltanto a informare l’ente dell’esistenza del provvedimento e a far decorrere il termine per l’opposizione. Essa non può quindi valere ai fini del distinto termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, che presuppone un titolo già esecutivo.

Il Collegio ha respinto anche la tesi secondo cui la notifica del precetto, recante gli estremi del decreto di definitiva esecutorietà, avrebbe supplito la notifica del titolo. Prima del decorso dei centoventi giorni la ricorrente non era legittimata nemmeno a notificare il precetto, stante l’espresso divieto normativo. La regola dell’art. 654, secondo comma, cod. proc. civ., invocata dalla difesa, non opera per i crediti verso la pubblica amministrazione: la norma speciale prevale e su di essa non è possibile intervenire in via pretoria, in assenza di un coordinamento legislativo. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, condiviso dallo stesso TAR.

Quanto alla richiesta subordinata di rimessione in termini per la notifica del titolo in forma esecutiva, il Collegio l’ha ritenuta non accoglibile: la notifica successiva non sarebbe idonea a sanare retroattivamente l’inammissibilità dell’azione proposta durante la vigenza del divieto. Resta salva la facoltà di rinotificare il decreto e di esperire un nuovo giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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