L’estratto di ruolo non prova l’estinzione se la procedura è sospesa e manca la quietanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21435 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei crediti contributivi, l’estratto di ruolo non è idoneo a fornire la prova dei fatti estintivi del credito azionato, qualora la procedura esecutiva risulti ancora pendente o sospesa e non sia accompagnato dalle quietanze di pagamento. La mera dicitura “azzerato” apposta sull’estratto, difatti, attesta soltanto la sospensione dell’esecutività della cartella, senza denotare alcuna estinzione satisfattiva della pretesa. La dichiarazione resa dal funzionario del concessionario della riscossione non integra una confessione giudiziale efficace nei confronti dell’ente creditore, in quanto il dichiarante non è un soggetto capace di disporre del diritto ai sensi dell’art. 2731 cod. civ. e non ha comunque affermato l’avvenuta estinzione del credito. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio non può essere dichiarata se le risultanze peritali non hanno avuto influenza decisiva e se l’effettivo contraddittorio tra le parti è stato comunque garantito.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali emesse per crediti contributivi dell’INPS, eccependo l’avvenuto pagamento di alcune partite. In primo grado, l’opposizione veniva accolta. La Corte d’appello di Brescia, adita dal concessionario della riscossione (allora Equitalia Nord s.p.a.), riformava la pronuncia, dichiarando la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate e condannando la società al pagamento della residua somma. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla confessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo tutte le censure formulate. Riguardo ai primi tre motivi, il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze relative al valore probatorio dell’estratto di ruolo “azzerato”. I giudici di legittimità hanno evidenziato che tale documento, prodotto in un momento in cui la procedura esecutiva era ancora pendente, non poteva attestare alcun pagamento, non avendo la ricorrente fornito le relative quietanze. La Corte ha precisato che la dicitura “azzerato” indica esclusivamente la sospensione dell’esecutività della cartella e non implica alcuna estinzione satisfattiva del credito.
Quanto alla dichiarazione resa in udienza dal funzionario del concessionario, la Suprema Corte ha escluso che essa potesse assumere valore di confessione giudiziale. La dichiarazione risultava, infatti, limitata all’integrale versamento delle somme derivanti dalla conversione del pignoramento, senza aggiungere nulla in ordine all’estinzione dei crediti INPS. In ogni caso, il funzionario non era un soggetto capace di disporre del diritto, requisito essenziale per l’efficacia della confessione ai sensi dell’art. 2731 cod. civ..
Relativamente alla dedotta nullità della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha osservato che le risultanze peritali non avevano avuto influenza decisiva, essendo state utilizzate come mero elemento di corroborazione di un convincimento fondato anche su altri dati. La Corte ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, risultando che il consulente aveva avvertito le parti dell’inizio delle operazioni e aveva consentito loro di interloquire e fornire apporti chiarificatori sui documenti acquisiti.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui il consulente tecnico gode di ampia latitudine nei poteri di acquisizione documentale, nei limiti dell’incarico e nel rispetto del contraddittorio, e ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondato, condannando la ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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