Rivalutazione del prezzo nel preliminare esclusa se non pattuita (Cass. civ. Sez. II n. 1582 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, a norma dell’art. 2932 c.c., attua gli impegni assunti dalle parti anche con riguardo all’ammontare del prezzo, che deve essere quello fissato nel preliminare medesimo. Esclusa, con riferimento alla natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto maggiorazioni o correttivi per compensare la svalutazione monetaria. Il giudice non può disporre la rivalutazione secondo un criterio di equità correttiva in difetto delle condizioni degli artt. 113, primo comma, e 114 c.p.c., non potendosi leggere la dichiarazione del promissario acquirente di offrire la residua controprestazione nell’importo e nei modi stabiliti dal giudice come preventivo consenso a una determinazione equitativa, implicando tale rimessione che le determinazioni avvengano secondo diritto.

Il Fatto

Con atto di citazione del 28 marzo 2003 il promissario acquirente conveniva davanti al Tribunale di Potenza gli eredi del promittente venditore, chiedendo il trasferimento coattivo della proprietà di un immobile in forza di un preliminare del 14 agosto 1974, con offerta del residuo prezzo. I convenuti resistevano e proponevano domande riconvenzionali di nullità o, in subordine, di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il Tribunale disponeva l’esecuzione specifica e il trasferimento, con pagamento del residuo aggiornato alla data in cui il rogito avrebbe potuto essere stipulato. La Corte d’appello di Potenza rigettava l’impugnazione principale e quella incidentale, confermando la pronuncia, anche quanto alla rivalutazione del saldo per ragioni di equità sostanziale. Gli eredi propongono ricorso principale; il promissario acquirente resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 184 c.p.c., lamentando l’inversione dell’onere probatorio in ordine all’attestazione Ater del 15 gennaio 2004 sulla data dell’acquisto. La Corte ritiene il motivo infondato: le attestazioni provenienti da enti pubblici non economici sono assistite da presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero, utilizzabile dal giudice di merito, e la successione tra i due Istituti è avvenuta in base alla legge, dunque legalmente conoscibile.

La Corte aggiunge, in via di a fortiori, che quand’anche l’immobile fosse ricaduto nella comunione legale, l’esecuzione specifica sarebbe stata comunque ottenibile: per l’art. 2932 c.c. non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, bastando il consenso del coniuge non stipulante, la cui mancanza costituisce vizio di annullabilità ex art. 184 c.c., da far valere entro un anno e non fatto valere nel caso concreto.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La sentenza ex art. 2932 c.c. deve attuare gli impegni assunti dalle parti, prezzo incluso: esso è quello fissato nel preliminare e, trattandosi di debito di valuta, resta esclusa la rivalutazione automatica per il ritardo sulla data prevista per il definitivo, salvo patto espresso di maggiorazioni o correttivi.

Rispetto a tale principio non sussistevano le condizioni per disporre la rivalutazione secondo equità correttiva, mancando i presupposti degli artt. 113, primo comma, e 114 c.p.c.: il potere di decidere secondo equità o la concorde richiesta delle parti. La dichiarazione del promissario acquirente di offrire la residua controprestazione nell’importo e nei modi stabiliti dal Tribunale non equivale a preventivo consenso a una determinazione equitativa, perché quella rimessione implicava determinazioni secondo diritto.

Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale accolto; la sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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