Art. 114.

Art. 114.

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO V — DEI POTERI DEL GIUDICE