Servitù coattiva di passaggio e criterio di scelta tra più fondi (Cass. civ. Sez. II n. 8703 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, quarto comma, cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie a esse attinenti, richiamata dall’art. 1052 cod. civ., non configura un’esenzione assoluta di quelle aree dal transito, ma un semplice criterio di scelta tra più percorsi alternativi. Allorché l’interclusione non sia altrimenti eliminabile, il giudice può costituire la servitù a carico del cortile, prevalendo la tutela del fondo intercluso sul disagio arrecato al fondo servente. La valutazione comparativa delle ipotesi prospettate dal consulente tecnico e la determinazione delle modalità di esercizio della servitù rientrano nel potere del giudice di merito, con il limite dei criteri codicistici e della regola del minimo mezzo.

Il Fatto

Un proprietario, titolare di un permesso di costruire, lamenta di non poter accedere al proprio lotto con mezzi meccanici e chiede, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., la costituzione di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, a carico del fondo di un condominio. Il condominio resiste, indicando un percorso alternativo su fondi di terzi. Nel giudizio si inserisce anche una domanda di servitù coattiva di elettrodotto.

Il Tribunale accerta l’interclusione del fondo e dispone procedersi all’individuazione del tracciato più idoneo. La Corte d’appello rigetta il gravame del condominio, confermando la decisione. Il condominio propone ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando l’accertamento della natura interclusa, l’omesso esame di fatti decisivi e la costituzione della servitù su un’area costituente cortile condominiale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, strettamente collegati, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte rileva anzitutto che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di una ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. Anche la censura sull’accertamento dell’interclusione è inammissibile, poiché il ricorrente oppone alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità, come chiarito dalla Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che l’art. 1054 cod. civ. sia applicabile ad ogni ipotesi di distacco materiale di parte di un fondo originariamente unitario. La norma, al primo comma, riguarda le alienazioni a titolo oneroso e, al secondo, le divisioni, da intendersi come scioglimento della comunione. Nel caso concreto la separazione era avvenuta mediante donazione, atto privo di carattere oneroso.

Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che l’esenzione del quarto comma dell’art. 1051 cod. civ. non è assoluta ma opera come criterio di scelta, ove possibile, tra percorsi alternativi, con priorità per quelli che non interessano cortili, giardini e aie. Se però l’interclusione non può essere eliminata diversamente, il disagio del transito sul cortile recede di fronte alle conseguenze più pregiudizievoli dell’interclusione assoluta (Cass. Sez. II n. 12340 del 2008; Cass. Sez. II n. 6814 del 1988).

La determinazione delle modalità di esercizio della servitù rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le ipotesi prospettate dal consulente tecnico, nel rispetto dei criteri codicistici e della regola del minimo mezzo (Cass. Sez. II n. 17940 del 2020). La motivazione impugnata supera infine il vaglio del minimo costituzionale, non risultando apparente né manifestamente illogica. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *