Premio anti-esodo ai controllori di volo militari e ottemperanza al giudicato costituzionale (Cons. Stato n. 5976 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può dichiarare improcedibile il ricorso per la sola sopravvenienza di un nuovo provvedimento dell’amministrazione, ma deve verificare se questo sia conforme al contenuto precettivo e conformativo del giudicato, ovvero affetto da violazione o elusione dello stesso. Il premio anti-esodo previsto dall’art. 2262, comma 2, cod. ord. mil. per i controllori di volo militari costituisce diritto soggettivo e spetta anche al militare collocato in ausiliaria a domanda, atteso che l’art. 2229, comma 3, cod. ord. mil. equipara «a tutti gli effetti» tale collocamento a quello per raggiungimento dei limiti di età. La posizione di aspettativa per riduzione dei quadri è posizione di stato giuridico del servizio permanente e non incide sulla maturazione del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica militare con funzioni di controllore di volo, aveva ottenuto dal TAR Lazio, con sentenza n. 17721 del 2022, il riconoscimento del diritto al premio anti-esodo, con prescrizione conformativa di riesaminare la vicenda in senso conforme agli effetti della Corte cost. n. 169 del 2022. Dopo l’infruttuosa diffida, egli introduceva giudizio di ottemperanza.

L’amministrazione adottava una nuova determinazione negativa, sul rilievo che il militare era cessato dal servizio permanente a domanda, anticipatamente rispetto ai limiti di età. Il TAR Lazio dichiarava improcedibile il ricorso, ritenendo che il giudicato avesse imposto il solo obbligo di riesaminare e che l’interessato non avesse impugnato il nuovo diniego con azione di annullamento. Seguiva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata del giudizio di ottemperanza. Il vizio di elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza, o quando l’attività esecutiva sia connotata da sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni (richiamata Cons. Stato, sez. IV, n. 459 del 2020). Occorre individuare l’obbligo vincolato desumibile dal giudicato e valutare se il nuovo atto lo rispetti; solo in caso di vizi nuovi e autonomi è esperibile l’azione ordinaria di annullamento. Il bilanciamento tra giudicato e riedizione del potere esige l’analisi della vicenda concreta (richiamata Adunanza plenaria n. 2 del 2013).

La sentenza di primo grado è affetta da contraddittorietà intrinseca: da un lato fonda l’improcedibilità sull’avvenuta adozione del provvedimento; dall’altro entra nel merito della motivazione avallandola, salvo poi ammettere che la posizione del richiedente è di diritto soggettivo soggetto a prescrizione e non a decadenza, senza trarne le conseguenze.

L’equivoco consiste nell’aver ridotto il richiamo alla Corte cost. n. 169 del 2022, ribadito dalla n. 216 del 2023, a mero fatto storico, senza attuarne la portata conformativa. Dal giudicato scaturiva non solo l’obbligo di riprovvedere, ma il contenuto necessitato dell’atto, salve le verifiche contabili.

Nel merito, la posizione di ausiliaria costituisce periodo transitorio successivo alla cessazione dal servizio attivo. L’art. 2229, comma 3, cod. ord. mil. equipara a tutti gli effetti il collocamento in ausiliaria a domanda a quello per raggiungimento dei limiti di età, sicché il diniego fondato sulla sola cessazione a domanda è elusivo. La aspettativa per riduzione dei quadri è posizione di stato del servizio permanente, non causa di cessazione del rapporto: farne derivare effetti pregiudizievoli sarebbe discriminatorio.

Quanto alla dimidiazione degli importi, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 1, comma 260, legge n. 190/2014, avendo l’interessato compiuto quarantacinque anni prima dell’entrata in vigore della novella; il rinvio dell’art. 2262, comma 2, all’art. 1804 cod. ord. mil. ha natura dinamica. L’appello è accolto, con obbligo dell’amministrazione di attribuire il premio, corrispondere gli interessi legali dalla messa in mora e rimborsare il contributo unificato; è nominato commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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