Contributo di solidarietà sulla pensione: illegittimo il prelievo della Cassa professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9590 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur diretti ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Il contributo di solidarietà così applicato è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Quanto alla restituzione, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, ove sia contestato l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
Il Fatto
Due iscritti, titolari di pensione di vecchiaia, lamentavano di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate pensionistiche. Adivano il Trib. Genova chiedendo che le trattenute fossero dichiarate illegittime, perché disposte in violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava illegittime le trattenute e condannava la Cassa alla restituzione. La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame. La Cassa proponeva allora ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta due questioni processuali. La prima riguarda la composizione del collegio nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.: il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., perché la proposta non ha funzione decisoria. La seconda riguarda la tardività del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni ex art. 370 cod. proc. civ.: ne deriva l’inammissibilità della costituzione.
Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Cassa sosteneva l’autonomia normativa dell’ente e la natura di atto avente forza di legge del proprio regolamento, valorizzando il limite dell’equilibrio finanziario e il contemperamento degli interessi degli iscritti.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre una trattenuta su un trattamento già determinato. Il prelievo è incompatibile con il principio del pro rata e costituisce una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., riservata al legislatore. Il Collegio intende dare continuità a tale indirizzo, richiamando le argomentazioni delle decisioni che ne ricostruiscono il quadro normativo.
Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione. La Corte afferma che la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e ex art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.: i ratei trattenuti non erano liquidi ed esigibili.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. La Cassa è condannata al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; non vi è luogo a condanna alle spese per la tardività del controricorso. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati