Prescrizione del credito retributivo: onere di allegazione a carico dell’eccipiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1355 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di onere di allegazione a carico della parte che eccepisce la prescrizione, l’eccezione è validamente proposta quando l’eccipiente abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare del diritto, manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale. Non è necessaria la tipizzazione secondo una delle ipotesi previste dalla legge, né l’eccipiente deve specificare a quale prescrizione, tra quelle di durata diversa, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se la prescrizione sia maturata in relazione alla domanda e al diritto applicabile. Resta fermo che l’eccezione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e che il debitore ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, ne determina l’inizio della decorrenza ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione su un fatto diverso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio due sorelle per ottenere il riconoscimento di differenze retributive maturate, a suo dire, nel corso di un rapporto di lavoro subordinato svolto per circa quarant’anni, dapprima in favore della madre e, dopo la morte di questa, in favore delle figlie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Messina, con la sentenza impugnata, aveva respinto il gravame.
La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che le convenute, eccependo la prescrizione, avessero indicato l’anno 1995 quale epoca di cessazione del rapporto stagionale a tempo determinato e, dunque, di inizio del periodo prescrizionale. Poiché nessun teste aveva collocato l’attività lavorativa nel quinquennio anteriore al 29 dicembre 2007, data della prima richiesta di pagamento, il diritto era ormai prescritto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che, avendo le convenute eccepito la prescrizione, spettasse a loro provare il fatto su cui l’eccezione si fonda, ossia la cessazione del rapporto prima del quinquennio. La Corte ha respinto la censura, rilevando anzitutto un errore di impostazione: il ricorrente, pur invocando l’accesso diretto agli atti per un preteso error in procedendo, aveva in realtà dedotto solo la violazione di norme di diritto sostanziale. La violazione dell’art. 2697 cod. civ., che pone una regola sostanziale, dà infatti luogo a un error in iudicando, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 564 del 2009.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento: l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, manifestando la volontà di profittarne. Non rilevano l’erronea individuazione del termine o del momento iniziale, né è richiesta la tipizzazione secondo le varie ipotesi di legge, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda e al diritto applicabile, la prescrizione sia maturata.
La Corte ha ribadito anche il limite dell’istituto: l’eccezione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, e il debitore ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, ne determina la decorrenza ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione su un fatto diverso (così Sez. lav. n. 6760 del 2020).
Applicando tali principi, la Corte ha osservato che le convenute avevano coerentemente indicato nell’anno 1995 l’epoca di decorrenza del periodo prescrizionale, coincidente con la cessazione del rapporto a tempo determinato quale operaio agricolo stagionale, secondo l’art. 2948, n. 4), cod. civ.. La Corte d’appello, inoltre, non aveva ritenuto quella allegazione non provata: aveva piuttosto escluso, sulla base delle deposizioni testimoniali, che il rapporto fosse cessato in epoca successiva al 28 dicembre 2002. La stessa Corte aveva poi fatto leva sul principio della ragione più liquida, reputando superfluo accertare la natura subordinata del rapporto, poiché l’eventuale accertamento non avrebbe comunque condotto all’accoglimento stante la prescrizione.
Il secondo motivo, fondato sull’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.: il ricorrente non aveva allegato che le rationes decidendi dei due gradi fossero tra loro differenti. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte d’appello si era effettivamente pronunciata sulla domanda di risarcimento, giudicandola nuova e quindi inammissibile: non ricorreva pertanto la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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