Art. 2236.
Responsabilita' del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Libro V — Del lavoro
Art. 2236.
Responsabilita' del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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