Prescrizione della truffa decorre dal commesso reato e non dalla querela (Cass. pen. Sez. II n. 6799 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati procedibili a querela il termine di prescrizione decorre dalla data del commesso reato e non da quella di presentazione della querela, rilevando quest’ultima solo ai fini della procedibilità. Il giudice di appello che individui la cessazione della condotta illecita in un momento diverso da quello risultante dall’oggetto della contestazione, e che non si confronti con i motivi sul tempus commissi delicti, rende una motivazione apparente. L’intervenuta prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado impone l’annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, aveva assolto l’imputato da uno dei reati ascritti perché il fatto non è più previsto come reato e dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa continuata perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili e la condanna solidale dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, con motivi sovrapponibili, sia il responsabile civile, una banca, sia l’imputato. Il ricorrente lamenta che il reato fosse stato contestato come commesso fino a una data che non teneva conto della effettiva cessazione della condotta e che, in ogni caso, la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il primo motivo, dichiarandolo fondato e assorbendo gli ulteriori. Il ragionamento muove dall’oggetto della imputazione, riferita all’avere indotto la persona offesa ad affidare la gestione di un deposito amministrato, gestione definitivamente cessata il 22 agosto 2007. Anche la documentazione richiamata nella contestazione concerne condotte di formazione di atti apocrifi fino al luglio 2007.
La difesa del responsabile civile aveva proposto uno specifico motivo di appello, ricostruendo la condotta e gli accertamenti dibattimentali, e aveva evidenziato il decorso del termine prescrizionale prima della decisione di primo grado. Su questo punto la Corte di appello ha reso, secondo la Cassazione, una motivazione apparente, non confrontandosi con gli argomenti difensivi e individuando la decorrenza del termine in un elemento diverso, ovvero la consapevolezza acquisita dalla persona offesa della attività truffaldina subita.
Tale consapevolezza, osserva la Corte, rileva ad altri fini, cioè a quello di presentare tempestivamente la querela, e non può fondare il dies a quo della prescrizione. La Corte di appello, in parte con motivazione apparente e in parte apodittica, non ha applicato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui nei reati procedibili a querela il termine di prescrizione decorre dalla data del commesso reato e non da quella di presentazione della querela, come affermato da Sez. 2, n. 43339 del 15/09/2023.
Considerato il decorso del termine, tenuto conto della oggettiva esclusione in fatto della aggravante contestata e dell’atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione diretta a giudizio, con il termine prorogato nella misura massima di sei anni oltre un quarto, il reato deve ritenersi estinto in data anteriore alla sentenza di primo grado. Ne consegue l’annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili confermate in appello.
Nota della Redazione
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