Prescrizioni di piano sulla viabilità e accesso carraio (Cons. Stato n. 4860 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione contenuta nella scheda di progetto del piano degli interventi, che impone l’entrata e l’uscita di un lotto esclusivamente su una determinata via, è formulata in termini chiari e non ammette soluzioni alternative. Il permesso di costruire che recepisce tale prescrizione e vieta l’accesso carraio su altra via costituisce mera esecuzione del piano e non introduce un’autonoma limitazione. La relativa ratio, fondata sullo studio del traffico e sull’esigenza di un razionale assorbimento dei flussi veicolari, integra una motivazione adeguata. La doglianza di violazione della partecipazione procedimentale è superata dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un’area in un comune veneto e vanta una servitù di passo su un terreno limitrofo, sul quale si trova l’accesso alla via oggetto di contestazione. Il Comune ha approvato il piano degli interventi, la cui scheda di progetto prescrive che l’entrata e l’uscita dal lotto avvengano su una via collegata direttamente a due rotatorie. Successivamente ha rilasciato il permesso di costruire con la prescrizione del divieto di accesso carraio sulla via indicata dalla società come alternativa.

La società ha chiesto invano l’autotutela e ha impugnato il diniego e il titolo edilizio davanti al TAR Veneto. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché non era stato impugnato l’atto presupposto autonomamente lesivo, cioè la delibera di approvazione del piano recante la prescrizione sull’accesso. Propone appello la società, contestando sia il difetto di motivazione sul carattere non lesivo del piano, sia la legittimazione all’intervento della controinteressata acquirente dell’area servente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il secondo motivo, relativo alla legittimazione ad intervenire della controinteressata. La qualità di controinteressata deriva dalla titolarità dell’area su cui insiste la servitù e sulla quale la società vorrebbe far transitare il traffico del nuovo punto vendita. La circostanza che l’interveniente abbia tenuto, fuori dal giudizio, una condotta incoerente con l’atto di intervento non incide sulla legittimazione ad agire, che è condizione dell’azione e prescinde dai comportamenti concreti.

Nel merito il Consiglio di Stato ritiene infondata la tesi dell’appellante secondo cui il piano avrebbe previsto l’accesso su una via solo come soluzione principale, lasciando aperta l’uscita secondaria. La prescrizione della scheda di progetto è chiara nello stabilire che l’entrata e l’uscita devono avvenire su una determinata via, senza possibilità di altre soluzioni. Coerente è quindi il diniego comunale, che ha escluso l’accesso alternativo proprio in forza del piano.

Tale lettura rende superfluo l’esame dell’inammissibilità dichiarata dal TAR, perché il ricorso è comunque infondato nel merito. La ratio della prescrizione si ricava dallo studio del traffico richiamato negli elaborati: la simulazione ha dimostrato che la viabilità esistente assorbe l’incremento dei flussi solo se accesso e recesso avvengono direttamente sulla via indicata. L’amministrazione ha inteso evitare la congestione sulla via alternativa, che costituisce l’unico accesso per il lotto della controinteressata.

Il Collegio precisa inoltre quali elaborati integrano il piano, individuandoli tra quelli specificamente elencati nella delibera di approvazione, e ne trae conferma della coerenza tra scheda di progetto, relazione tecnica e dichiarazione VAS. Respinta la censura sull’interpretazione meno onerosa per la proprietà, resta la doglianza sulla partecipazione procedimentale: essa è infondata perché il titolo edilizio non avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo imposto dal piano, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È invece inammissibile la censura avverso la proposta di rilascio del permesso, non autonomamente impugnabile, mentre il diniego di autotutela risulta adeguatamente motivato. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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