Il piano paesistico prevale sul PUC e vieta l’ampliamento della strada (TAR Campania n. 3256 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti, immediatamente prevalenti sulle difformi disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non derogabili da questi ultimi, a norma dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. È pertanto illegittimo il P.U.C. che classifichi un viale privato nella rete stradale da potenziare e ne preveda l’ampliamento e il collegamento con una strada vicinale, quando l’area ricade in zona a protezione integrale ai sensi dell’art. 11 del P.T.P. dell’Isola d’Ischia, che consente solo la sistemazione della viabilità esistente e vieta la costruzione di nuove strade. Il preventivo parere della Soprintendenza che nulla osservi sulla disciplina urbanistica di dettaglio non sana il contrasto, poiché la prevalenza del piano paesistico opera a prescindere. Il P.U.C., inoltre, non è strumento idoneo a incidere sul regime proprietario delle strade, potendo imporre solo vincoli conformativi o espropriativi.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un fondo con abitazione in località Mezzatorre, attraversato da un viale condominiale privato che lo collega alla strada statale n. 270. Il P.U.C. approvato dal Comune, oggetto di impugnazione, ha inserito il viale nella “Carta delle infrastrutture a rete”, qualificandolo in parte come strada locale primaria – rete di distribuzione e in parte come strada locale secondaria – rete di penetrazione, e lo ha compreso nella rete stradale da potenziare e/o riqualificare, prevedendone l’ampliamento e il collegamento con la vicinale Passo Volante.
La ricorrente ha impugnato la delibera consiliare di approvazione del P.U.C., dolendosi del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e del contrasto con il P.T.P. dell’Isola d’Ischia. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva delibera di riapprovazione delle norme tecniche di attuazione, adottata in esecuzione di un’ordinanza cautelare. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure, in quanto rivolte al merito delle scelte pianificatorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: le censure, pur riferite a scelte di piano, ne contestano profili di legittimità, quali la completezza dell’istruttoria, la logicità delle previsioni e il rispetto delle norme sovraordinate. Dichiara poi il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana e della Soprintendenza, non essendo a esse imputabili gli atti impugnati.
Il ricorso è accolto limitatamente al quinto motivo. È incontestato che il viale sia stato classificato nella rete stradale da potenziare e che la planimetria ne preveda l’ampliamento e il collegamento con la vicinale. Tali opere contrastano con l’art. 11 del P.T.P., che nelle zone a protezione integrale ammette esclusivamente interventi di conservazione del verde, prevenzione incendi, risanamento ambientale e sistemazione della viabilità esistente, e vieta espressamente la costruzione di strade rotabili di qualsiasi tipo. La deroga dell’art. 17 del P.T.P., relativa agli impianti tecnologici e infrastrutturali, non è immediatamente applicabile al potenziamento stradale e richiede comunque un’espressione della Soprintendenza, che nel parere reso sul P.U.C. nulla ha osservato in proposito.
Il Collegio afferma la prevalenza delle previsioni del piano paesistico su quelle urbanistiche, richiamando l’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004: la circostanza che il parere della Soprintendenza non si sia espresso sulla disciplina di dettaglio non preclude il rilievo dell’illegittimità. L’accoglimento assorbe il sesto e il settimo motivo.
Gli altri motivi sono infondati o inammissibili. Il Collegio esclude che il P.U.C. abbia attribuito al viale natura pubblica: la qualificazione è contenuta in un documento di valore ricognitivo delle strade esistenti, e il piano non è idoneo a incidere sul regime proprietario. La classificazione non è distonica rispetto allo stato dei luoghi, poiché il viale collega abitazioni, una cappella e un complesso alberghiero alla statale, e la difficoltà del transito non la preclude. L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di interesse; il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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