Il commissario ad acta esegue anche le spese del giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 714 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del giudicato, provvede anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza ove l’amministrazione non vi abbia adempiuto nel termine fissato. Il silenzio del codice del processo amministrativo sulle modalità di corresponsione di tali spese si colma con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, realizza il buon andamento e previene nuove attività amministrative e giurisdizionali per la medesima vicenda di inadempimento. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo esecutivo giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, con sentenza n. 963/2023 pubblicata il 26 maggio 2023, la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento di differenze retributive, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato il 27 novembre 2023, come da attestazione di cancelleria.

Non avendo ricevuto quanto dovuto, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di soddisfare integralmente la pretesa creditoria accertata dal titolo giudiziale passato in giudicato. Sul punto la motivazione è lineare: la decisione del giudice del lavoro costituisce titolo esecutivo e l’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., ne garantisce l’attuazione.

Il profilo decisivo riguarda l’onere probatorio. Il Ministero non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Da qui l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di ottemperanza nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già eventualmente pagato.

Per il caso di inerzia, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà su istanza della parte ricorrente nei successivi sessanta giorni. Il compenso eventualmente spettante sarà liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inadempiente.

La questione più significativa riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio estende l’ufficio del commissario anche al loro pagamento, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di trenta giorni. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione: si applica quindi il principio di pienezza e concentrazione delle tutele. A sostegno, il TAR richiama ragioni di economia processuale e il buon andamento, che impongono di definire in unica battuta la res contenziosa. Il Collegio valorizza inoltre l’analogia con il procedimento di espropriazione forzata, dove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione ai sensi degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c..

Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’obbligo di esecuzione, nomina il commissario e condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €828,00 oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2770 c.c.

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