Processo tributario, domanda nuova in appello è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 21503 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma di impugnazione dell’atto impositivo, l’indagine sul rapporto sostanziale è circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può annullare d’ufficio il provvedimento per vizi diversi, ancorché risultanti dagli elementi acquisiti, restando tali profili estranei al thema controversum. Nel giudizio di appello la difesa nuova, non riconducibile all’originaria causa petendi e fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, non integra una eccezione ma un motivo aggiunto, vietato dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui l’amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di circa cinquantaseimila euro per imposte e relativi interessi e compensi di riscossione, riferiti a quattro annualità. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello della società, ritenendo fondata nel merito la censura di duplicazione di imposta, per non avere l’amministrazione controdedotto documentando la diversa natura e origine della pretesa iscritta a ruolo.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, deducendo due motivi; la società contribuente e l’agente per la riscossione restavano intimati.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente lamentava la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 183 cod. proc. civ., poiché la CTR aveva respinto la propria eccezione di inammissibilità, per novità, del motivo di appello concernente la dedotta duplicazione di imposta. La censura era stata articolata non con il ricorso introduttivo — che prospettava vizi formali dell’atto, prescrizione dell’azione di riscossione e inesistenza del debito — ma soltanto con la memoria integrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale, cioè con la presentazione di motivi aggiunti, ammessa dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992 nel solo caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass. Sez. V n. 19337 del 22 settembre 2011).
Il Collegio afferma inoltre il principio per cui, nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e dunque in una nuova domanda, vietata dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. Sez. V n. 13742 del 3 luglio 2015; Cass. Sez. V n. 32390 del 3 novembre 2022).
La sentenza impugnata dà atto che solo con la memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 la società aveva eccepito la duplicazione della richiesta di pagamento e degli interessi. La contestazione va pertanto considerata nuova rispetto ai motivi del ricorso introduttivo e non proponibile come motivo di appello. Fondando su di essa la decisione, il giudice tributario di secondo grado non si è attenuto ai principi richiamati.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame delle questioni ritenute assorbite e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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