Inammissibile la rivalutazione in fatto della contabilità occulta nella Cassazione penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 3713 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime censure già avanzate al giudice di merito, solleciti una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, non essendo consentita in sede di legittimità una rilettura in fatto delle risultanze dibattimentali. La motivazione della sentenza impugnata non è censurabile quando risulti congrua, fondata su oggettive risultanze e priva di manifeste illogicità. Il regime di contabilità semplificata, inoltre, non esonera l’imprenditore dall’obbligo di conservare libri e scritture contabili, attenendo esclusivamente all’esonero dal libro giornale e dal libro inventario, con la conseguenza che l’occultamento o la distruzione delle scritture obbligatorie conserva rilevanza penale ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, dopo la parziale riforma in grado di appello, è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne aveva affermato la penale responsabilità sulla base della mancata produzione della quasi totalità della documentazione fiscale.
Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo lamentava un vizio di motivazione in ordine all’affermata responsabilità; con il secondo deduceva una violazione di legge sulla valutazione delle prove ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato entrambi i motivi come inammissibili, rilevando come il ricorrente, riproponendo le medesime censure già sottoposte alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, mirasse a ottenere una diversa e più favorevole lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
Nel valutare la prima doglianza, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto costituiscono compito esclusivo del giudice di merito, con la conseguenza che la relativa motivazione non è censurabile in sede di legittimità quando risulti congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e priva di manifeste illogicità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato valorizzando gli elementi indiziari, quali l’immediato prelievo in contanti dei bonifici ricevuti, destinati a finalità rimaste oscure.
La Corte ha inoltre chiarito che il ricorso alla contabilità semplificata non esonera l’imprenditore dagli obblighi di conservazione dei libri e delle scritture contabili, poiché tale regime concerne esclusivamente l’esonero dal libro giornale e dal libro inventario. Il giudice di merito aveva, sul punto, correttamente richiamato le disposizioni del d.P.R. n. 600/1973, dalle quali emerge che l’imprenditore resta comunque tenuto a mantenere i registri degli incassi e dei pagamenti, il registro IVA, il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro.
Con riguardo al secondo motivo, la doglianza sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è stata ritenuta del pari inammissibile, risultando l’esame dei movimenti anomali e della sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali un’operazione di valutazione della prova riservata al giudice di merito.
Declarata l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità ai principi espressi da Corte Cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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