Continuazione in executivis e onere di allegazione del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 28352 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il riconoscimento in sede esecutiva richiede, non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare la contiguità cronologica degli addebiti o l’identità dei titoli di reato, indici di abitualità criminosa e non di un progetto unitario. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo se la motivazione non sia adeguata. A fronte di elementi negativi pregnanti, grava sul condannato l’onere di indicare gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze: due pronunciate dal Tribunale di Bergamo, rispettivamente per art. 216 legge fallim. e per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e una emessa dalla Corte d’appello di Napoli per sottrazione di libri e scritture contabili e occultamento di scritture relative agli anni 2009-2013.
La Corte d’appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, non ravvisando alcun elemento di coesione tra i reati. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo travisamento degli elementi fattuali e illogicità della motivazione, con riferimento alla sostanziale contemporaneità delle condotte e ai rapporti commerciali intercorsi tra le due società.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea).
Su questa premessa, la motivazione dell’ordinanza impugnata è ritenuta adeguata, perché fa riferimento sia alla distanza cronologica dei reati, sia alla eterogeneità dell’oggetto delle due società fallite, facendone discendere in modo non illogico la irriducibilità degli illeciti a un preciso disegno criminoso iniziale. Il giudice dell’esecuzione ha quindi applicato correttamente il principio per cui il riconoscimento della continuazione necessita della verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo).
L’identità del disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta nelle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’8/1/2016, P.M. in proc. Eloumari).
A fronte di elementi negativi pregnanti, sarebbe stato onere del condannato, a maggior ragione in sede esecutiva, indicare gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria (Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023, El Ayari), non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o all’identità dei titoli di reato, indici di abitualità criminosa e non di attuazione di un progetto unitario (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico).
L’unico elemento segnalato nel ricorso — uno stralcio decontestualizzato di una deposizione testimoniale sui rapporti finanziari tra le società — è reputato genericamente rappresentato e non traducibile nell’indicazione di un dato reale di collegamento. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.