Autorizzazione paesaggistica e obbligo di motivazione rinforzata nel giudizio tecnico-discrezionale (Cons. Stato n. 9543 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio di compatibilità ambientale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice solo per illogicità palese, evidente incoerenza o errore di fatto. Tale riserva di valutazione non esonera però l’Amministrazione dal rispetto del principio di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990: quando l’intervento proposto incide in modo incisivo sull’assetto dei luoghi, la motivazione deve dare conto in modo puntuale dell’istruttoria svolta e delle ragioni per cui la nuova costruzione resta coerente con il paesaggio tutelato. Il giudizio tecnico-discrezionale non può tradursi in una valutazione insindacabile: di fronte a indizi di senso contrario rispetto alla conservazione dell’ambito paesistico, l’omessa illustrazione dell’iter logico determina difetto di motivazione e illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

Il Comune rilasciava al controinteressato l’autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione con ampliamento e traslazione di un edificio residenziale di fine Ottocento, ricadente in zona ID-MA del P.T.C.P. ligure, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 6 della legge regionale n. 49/2009. Il vicino comproprietario di un immobile limitrofo impugnava il provvedimento davanti al TAR Liguria.

Il TAR respingeva il ricorso rilevando la mancata produzione in giudizio delle norme urbanistiche e paesistiche asseritamente violate, ritenendo non applicabile il principio iura novit curia alle prescrizioni puntuali di PRG, PUC e P.T.C.P. Il ricorrente appellava deducendo l’omessa pronuncia su motivi e profili, l’errata applicazione degli artt. 63, 64 e 72-bis c.p.a. e riproponendo ex art. 101 c.p.a. le censure assorbite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 21/2022 in tema di vicinitas, ritiene ammissibile il ricorso: il ricorrente ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla traslazione e dall’ampliamento, che riducono il cono visuale verso la costa. Infondata anche l’eccezione di tardività, perché chi eccepisce la tardività deve offrire prova rigorosa del momento di conoscenza dell’atto, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. V, n. 424 del 2016. Sono invece accolte le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti, per tardività e genericità delle doglianze avverso la Soprintendenza.

Nel merito, la Sezione censura il ragionamento del TAR. Il ricorrente aveva riportato nel ricorso il contenuto sostanziale delle prescrizioni violate — l’obiettivo di mantenimento dei caratteri insediativi dell’art. 44 delle NTA al P.T.C.P., la conservazione degli edifici antecedenti il 1978 dell’art. 38.21 del PUC e la disciplina dell’art. 23 del PRG — senza contestazione delle controparti. Il contenuto delle norme, confermato dall’istruttoria in appello, doveva ritenersi provato; il TAR aveva inoltre trascurato le doglianze di eccesso di potere, distinte e autonome.

Passando all’esame delle censure, il Collegio osserva che il Piano Casa impone la conformità al P.T.C.P., che per la zona ID-MA ammette solo interventi di limitata modificazione e contenuta integrazione. La motivazione comunale, pur apparentemente dettagliata, rivela gravi carenze istruttorie: la demolizione e ricostruzione con ampliamento e traslazione introduce un elemento di interruzione della regolarità dell’ambito paesistico. Dai rendering in atti emerge un edificio di altezza inferiore ma assai più largo, di forma a “L” e di maggiore impatto sulla visuale d’insieme rispetto all’immobile originario.

Il Comune ha escluso ogni effetto modificativo dell’ambito paesistico senza indagare né illustrare le ragioni per cui il mutamento sarebbe stato inidoneo ad alterare il paesaggio. Il Collegio ribadisce l’indirizzo sul carattere specialistico del giudizio tecnico — richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5909 del 2018 e n. 197 del 2018 — ma sottolinea che proprio dove i poteri tecnico-discrezionali sono più ampi si impone una motivazione che dia conto dell’attività istruttoria. L’appello è quindi accolto per difetto di motivazione; annullata l’autorizzazione, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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