Riparto di competenze tra Commissione e Giunta di scrutinio nelle promozioni Consob (Cons. Stato n. 2066 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle promozioni alla qualifica di condirettore della Consob il regolamento del personale attribuisce alla Commissione il potere decisionale di conferire la promozione e di formare la graduatoria, mentre alla Giunta di scrutinio spetta un’attività istruttoria di determinazione dei criteri e di trasmissione degli elementi informativi e valutativi. La ripartizione dei punteggi tra i diversi titoli oggetto di valutazione non è riservata in via tassativa alla Giunta, ma consegue al riparto di competenze e alla natura tecnico-discrezionale del giudizio della Commissione. È legittimo il ricorso al voto numerico e a criteri di massima, purché i criteri siano predeterminati in via generale e la motivazione espliciti le ragioni del giudizio. Il difetto di allegazione della prova di resistenza e l’introduzione in appello di censure nuove rendono il gravame inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Consob con qualifica di consigliere senior, ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui la Commissione ha approvato la graduatoria finale dello scrutinio per la promozione a condirettore per l’anno 2020. La procedura prevedeva dieci posti e fissava a 93 punti la soglia di idoneità. Il ricorrente si è collocato al 65° posto con un punteggio inferiore di oltre quattro punti alla soglia.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Il primo giudice ha ritenuto rispettato il riparto di competenze tra gli organi, congrua la motivazione espressa mediante voto numerico, non provata la disparità di trattamento e non allegata la possibilità di rientrare in posizione utile. Il ricorrente ha proposto appello, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema degli avanzamenti della Consob. L’art. 52, comma 2, del regolamento del personale stabilisce che le promozioni a condirettore sono conferite dalla Commissione in conformità alla graduatoria dalla stessa formata, sulla base degli elementi forniti dalla Giunta di scrutinio. L’art. 54 affida alla Giunta la determinazione preliminare dei criteri e dei fattori di valutazione, mentre l’art. 55 ne disciplina la composizione e gli scrutini.
Secondo il Consiglio di Stato la formulazione regolamentare non è chiara, ma l’interpretazione dell’Autorità, già avallata dal TAR Lazio con la sentenza n. 373/2016, è la più coerente sotto il profilo sistematico. Alla Commissione compete il potere decisionale, alla Giunta quello istruttorio. La modifica del 2003, condivisa con le organizzazioni sindacali, ha spostato in capo alla Commissione il ruolo decisionale per le promozioni della carriera direttiva superiore, in ragione del carattere fiduciario degli incarichi attribuibili.
Da ciò deriva la legittimità della ripartizione dei 99 punti operata dalla Consob. La Giunta non ha un compito tassativo di distribuire il punteggio massimo tra i titoli. L’attività di trasformazione in punteggi dei giudizi espressi nei rapporti valutativi non costituisce una deminutio delle sue funzioni, ma è coerente con la funzione di accertamento tecnico riconosciutale dalla giurisprudenza. La Commissione, con la decisione del 16 luglio 2014, ha determinato in via generale i criteri per i giudizi di propria competenza, e la Giunta si è conformata a tale decisione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo dichiara in parte inammissibile per genericità e per violazione dell’art. 104 c.p.a., essendo la censura sulla tardiva adozione dei criteri introdotta per la prima volta in appello. Nel merito rileva che i verbali di scrutinio dimostrano la valutazione comparativa e l’esplicitazione dei profili ritenuti significativi. Il terzo motivo è inammissibile per mancata allegazione della prova di resistenza e comunque infondato: lo svolgimento di mansioni della qualifica superiore, pur non dando titolo all’inquadramento ex art. 57, comma 2, costituisce legittimo parametro valutativo. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, perché l’allegazione sul punteggio alternativo è stata introdotta solo in appello. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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