La proposta transattiva del Comune in dissesto non impedisce l’ottemperanza (TAR Sicilia n. 3297 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà riconosciuta al Comune in stato di dissesto finanziario di definire in via transattiva i debiti derivanti dal dissesto, ai sensi dell’art. 1, comma 483, legge n. 213/2023 e del richiamo all’art. 1, comma 575, legge n. 234/2021, ha carattere facoltativo e non vincola il creditore. Essa non condiziona l’accesso al rimedio esecutivo dell’ottemperanza né sospende l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina l’esecuzione, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli, rendendo non necessaria la fissazione di penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente aveva reso servizi al Comune, fatturati e rimasti insoluti. Otteneva dapprima un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 37.721,45, oltre interessi moratori e spese, e successivamente una sentenza del giudice civile che rigettava l’opposizione dell’ente, liquidando ulteriori spese. Entrambi i provvedimenti sono passati in giudicato.

Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’esecuzione non seguiva a causa del sopravvenuto dissesto finanziario dell’ente. Chiusa la procedura con la pubblicazione del rendiconto dell’organismo straordinario di liquidazione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Comune ha eccepito l’esistenza di una proposta transattiva e l’avvenuto accantonamento delle somme, chiedendo il rigetto della domanda sulle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso. La notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sede legale risale al 19 gennaio 2017, sicché alla data di proposizione del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto-legge n. 269/2003. La decisione portata in esecuzione è altresì passata in giudicato, come attestato in atti.

Il nucleo della decisione riguarda l’incidenza della procedura di definizione transattiva sul rimedio esecutivo. Il Tribunale osserva che la proposta formulata ai sensi dell’art. 1, comma 483, legge n. 213/2023, che rinvia all’art. 1, comma 575, legge n. 234/2021, ha carattere facoltativo. Essa non vincola il creditore e non condiziona in alcun modo l’accesso all’ottemperanza. La norma, quindi, non trasforma l’obbligo di adempimento in una mera trattativa, né legittima l’inerzia dell’ente che abbia già ricevuto un titolo esecutivo definitivo.

Poiché l’Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dai titoli giudiziali, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’ente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità. Il commissario dovrà dare tempestiva comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione. Il Tribunale esclude la fissazione di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che la nomina del commissario assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in € 2.500,00, oltre accessori, anche in ragione della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *