Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Liguria n. 1150 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, oltre che all’organo adito. È inammissibile il ricorso fondato su una procura generica, priva di tali riferimenti. Il difetto della procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., né integrabile con il deposito tardivo in corso di causa, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è concedibile il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di carattere eccezionale che presuppone un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 04.02.2025, n. 147, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la Carta elettronica del docente con la corresponsione di 500,00 euro per l’annualità di riferimento, oltre a rivalutazione e interessi legali.

Il Ministero si è costituito con memoria formale. Con ordinanza n. 850 del 26.06.2026 il Collegio ha rilevato il possibile difetto di inammissibilità del ricorso per genericità della procura, invitando il ricorrente a depositare memorie. Il ricorrente ha depositato tardivamente una nuova procura, senza articolare difese scritte sul rilievo. Alla camera di consiglio del 30.09.2026 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Richiamando l’orientamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 5723 del 2018, il TAR ribadisce che la procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia.

Nel giudizio di ottemperanza tale esigenza si specifica ulteriormente: la procura deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da ottemperare, con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa. La procura in atti risulta invece generica e priva di riferimenti sia all’autorità adita sia al provvedimento giudiziale di cui si chiede l’esecuzione.

Il Tribunale esclude poi che la disciplina civilistica possa colmare il deficit. La normativa sulla procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune tali da giustificare l’applicazione del codice di procedura civile per il tramite del rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., non esistendo un principio costituzionale di necessaria uniformità delle regole processuali tra le diverse giurisdizioni. Sul punto richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2025.

Né assume rilievo l’art. 8, comma 3, del d.P.C.S. del 22 maggio 2020: nel processo amministrativo telematico la procura su documento informatico separato deve comunque indicare la specifica controversia, non potendo supplire alla genericità la circostanza che le norme tecniche la considerino apposta in calce (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1346 del 2023).

Il Collegio nega infine la rimessione in termini per errore scusabile. La regola che esige la procura speciale è risalente e il deposito tardivo non è ammesso, poiché il requisito deve sussistere già al momento della proposizione e il difetto ricade nella categoria delle inammissibilità, non delle nullità sanabili. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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