Prove concorsuali a quiz e onere di predeterminazione dei criteri di valutazione (C.G.A.R.S. n. 764 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali che prevedono una prova scritta a quesiti a risposta multipla, non è necessaria la preventiva predisposizione dei criteri di valutazione, indispensabili invece quando la prova consista nella redazione di un elaborato, né è obbligatoria la pubblicazione di una banca dati delle domande con l’indicazione della risposta corretta, rientrando tale scelta nella discrezionalità dell’amministrazione. È irrilevante il tempo impiegato nella correzione, salvo i casi di manifesta illogicità, tanto più quando si tratti della rapida correzione di una prova a quiz. La motivazione della prova pratica è sufficiente quando indichi le criticità emerse nelle risposte alle domande sorteggiate, non essendo necessario il giudizio di ogni singolo commissario, bastando quello complessivo e sintetico della commissione. L’asserita disparità di trattamento deve essere provata.

Il Fatto

Un ente pubblico assistenziale bandisce nel 2009 un concorso per assunzioni a tempo determinato nella categoria degli ausiliari. La candidata supera la valutazione dei titoli con 30,20 punti e affronta la prova scritta di cultura generale, composta da dieci quesiti a risposta multipla, cui segue la prova pratica. All’esito della correzione le vengono attribuiti 8 punti alla scritta e 15 alla pratica, per un totale di 39/60, inferiore al minimo di 42/60: è dichiarata non idonea.

La candidata impugna la graduatoria definitiva, i verbali della commissione e il provvedimento di valutazione dell’elaborato, dolendosi del fatto che la commissione avrebbe omesso di indicare i criteri di valutazione della prova scritta e le soluzioni corrette, in particolare per i quesiti ritenuti errati, e che sarebbe stato erroneo il giudizio sulla prova pratica. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respinge il ricorso con la sentenza n. 241/2023. Propone appello la candidata, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’amministrazione, che aveva dedotto l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, essendo la graduatoria relativa al triennio 2010-2012 ormai inefficace. L’eccezione è respinta: permane l’interesse dell’appellante alla decisione della causa ai fini risarcitori.

Quanto al perimetro del giudizio, il C.G.A.R.S. rileva che la proposizione dell’appello e la reiterazione di tutti i motivi di primo grado hanno fatto riemergere l’intero thema decidendum, che delimita il processo di appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a. In applicazione della logica affermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, e richiamando propri precedenti conformi, il Collegio esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo.

Nel merito, la censura sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione è infondata. Per le prove a quiz non è necessaria la previa fissazione dei criteri, indispensabili invece per l’elaborato scritto, né la pubblicazione di una banca dati con le risposte corrette, essendo la scelta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. È parimenti irrilevante il tempo impiegato nella correzione, tranne i casi di manifesta illogicità, ed è ragionevole che la correzione di una prova a quiz sia rapida.

Il Collegio verifica poi la correttezza operativa della commissione. La risposta al quesito n. 7 è stata giustamente ritenuta errata, avendo la candidata confuso l’uso di acqua e sapone con la disinfezione di una superficie, mentre una delle opzioni conteneva espressamente il termine disinfettante. Quanto al quesito n. 9, non sono state indicate le ragioni della pretesa erronea formulazione, e non è irragionevole reputare errata la risposta resa.

La motivazione della prova pratica risulta sufficiente: sono indicate le criticità emerse nelle risposte alle domande sorteggiate, non è irragionevole il sorteggio di una seconda domanda a fronte della risposta non esaustiva alla prima, e non è necessario il giudizio di ogni commissario, bastando quello complessivo e sintetico della commissione. Infine, non è stata fornita prova dell’asserita disparità di trattamento. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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